Accordo di ristrutturazione dei debiti: come gestire l’accordo con una pluralità di banche?

La mia azienda in questo momento è in crisi (il Coronavirus di certo non aiuta ma i problemi in effetti preesistevano) ma penso di essere in grado di venirne fuori, rimboccandomi ulteriormente le maniche e mettendoci dei soldi freschi, cosa che sarei disposto a fare se solo fosse possibile mettermi accordo con le Banche (il debito è praticamente tutto con loro , perché ho fatto numerosi investimenti “a leva”). E’ però molto difficile trovare un accordo con tutte, che sono sei e due di loro (quelle che hanno crediti più piccoli) fanno persino fatica a risponderci. Come posso risolvere il problema?

Quello che lei descrive è un problema annoso: soprattutto nei momenti di crisi economiche, come quello attuale, le banche si trovano a volte subissate da richieste di moratorie, rinegoziazioni, stralci, o accordi di ristrutturazione da parte dei loro clienti in difficoltà economiche. E’ perfettamente inutile, ci rendiamo conto, disquisire sul fatto se ciò dipenda dall’inadeguatezza delle loro strutture (e procedure) a far fronte a tante richieste delle aziende, oppure se in un momento di crisi sia per loro effettivamente impossibile, pur organizzandosi, gestire un numero molto elevato di posizioni di questo tipo. Il risultato finale comunque non cambia. Così come è perfettamente logico, anche se molto cinico, che le banche in momenti come questi si concentrino sui crediti più rilevanti, trascurando invece la gestione delle posizioni “minori”. 

Ma poiché, come detto, questo tipo di situazioni non rappresenta una novità, nel 2015 nella legge fallimentare è stato provvidenzialmente inserito l’art.182-septies c.p.c., che disciplina gli accordi di ristrutturazione dei debiti laddove almeno la metà dei debiti aziendali siano in essere nei confronti di banche o altri intermediari finanziari (da quel che ci scrive, sembrerebbe essere questo il suo caso).

Se quindi intende risanare l’azienda ed ha questo tipo di difficoltà, laddove i debiti che non riesce a gestire negozialmente non siano più del 25% del totale e siano della stessa tipologia di quelli che è in grado di negoziare (ad esempio linee di credito per elasticità di cassa, o finanziamenti chirografari  a medio/lungo termine), lei può raggiungere un accordo con almeno il 75% dei creditori ed imporre, alle banche che oggi sono sfuggenti, le stesse condizioni che avrà concordato con gli Istituti che abbiano aderito all’accordo. Questo ovviamente non in generale, come anticipavamo, ma su posizioni omogenee: per fare un esempio, se ha concordato di trasformare il debito delle linee di elasticità di cassa in finanziamento a medio/ lungo termine, rimborsabile in rate costanti entro dieci anni, potrà imporre alle banche “latitanti” le stesse condizioni per questo tipo di linee di credito.

Per ottenere quello che abbiamo descritto sopra, lei deve concludere un accordo di ristrutturazione complessiva del debito, che va omologato in Tribunale, che conduca ad un duraturo risanamento dell’azienda e risulti fattibile, anche alla luce dell’asseverazione formulata da un perito indipendente, da lei nominato. 

Ovviamente questo è un po’ complicato e costoso, ma in ultima analisi conveniente ed anzi necessario, laddove ad esempio lei abbia trovato un accordo almeno di massima per stralciare parte del debito bancario (le assicuriamo che, se mette denaro fresco sotto forma di aumento di capitale, è abbastanza ragionevole ottenere almeno un po’ del suddetto stralcio). La tematica è ovviamente molto più complessa di come gliela abbiamo descritta ora, ma se serve siamo a disposizione per chiarimenti e/o approfondimenti.
 
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