Assegno privo di data e postdatato: tra prassi e giurisprudenza

24/01/2017

di Paolo Cagliari

Capita di frequente che le parti, nell’ambito delle contrattazioni, si scambino assegni privi dell’indicazione della data di emissione o con data successiva a quella in cui sono stati effettivamente staccati, con lo scopo di munire il beneficiario ivi indicato di uno strumento di garanzia dell’adempimento dell’obbligazione di pagamento gravante sull’emittente. L’assegno bancario incompleto e, in particolare, quello privo di data o con data incompleta rappresenta, tuttavia, un titolo nullo, in quanto mancante di un requisito formale prescritto a pena di invalidità e, secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza, vale solo quale promessa di pagamento. Per quanto riguarda, invece, la postdatazione dell’assegno, essa non comporta, di per sé, la nullità del titolo, ma una mera irregolarità, ai sensi dell’art. 31, comma 2, r.d. 1736/1933, attribuendo al possessore il diritto di esigere immediatamente la prestazione, a fronte della presentazione dell’assegno per l’incasso.

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