Cartella di pagamento non opposta, prescrizione decennale per i tributi erariali e di cinque anni per tributi locali e contributi previdenziali.

19/06/2020

Cartella di pagamento non opposta, prescrizione decennale per i tributi erariali e di cinque anni per tributi locali e contributi previdenziali.
A cura di Alessandro Dalla Sega

Con la sentenza n. 11814 del 18.6.2020 la Cassazione ha confermato che la prescrizione per la riscossione delle somme delle cartelle di pagamento non opposte è di dieci anni per i tributi erariali, e di cinque anni per i tributi locali o per i contributi previdenziali. La pronuncia è linea con quanto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 23397 del 17.11.2016, secondo la quale se la cartella di pagamento, o altro atto impositivo, non vengono impugnati tempestivamente, la prescrizione per la riscossione delle somme non è, necessariamente, quella decennale, ma quella, di dieci anni o più breve, per la riscossione di ciascun tributo.

Come noto, la predetta pronuncia delle Sezioni Unite aveva enunciato il principio per cui la cartella di pagamento non opposta non è equiparabile al giudicato e quindi che non rientra nel campo di applicazione dell’art. 2953 c.c. che, solo per i crediti accertati dal giudicato, prevede in ogni caso la prescrizione decennale.

Secondo l’orientamento minoritario di merito (tra i più recenti vedasi C.T. Torino 198/3/20; C.T. Toscana 1573/6/19), avallato anche da una pronuncia di legittimità (Cass. n. 30362/2018), per la cartella di pagamento non impugnata vale in ogni caso la prescrizione quinquennale.

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