Clausola di riscatto delle quote all’interno di uno statuto di società a responsabilità limitata

E’ stato chiesto al Dipartimento Company Law ed Operazioni Straordinarie se sia possibile inserire una clausola di riscatto delle quote all’interno di uno statuto di società a responsabilità limitata.

Tale tematica è stata ampiamente dibattuta in dottrina (la quale si è, in maggioranza, espressa a favore delle liceità di tali clausole) in quanto il dubbio di legittimità si pone alla luce del fatto che la possibilità di prevedere una siffatta previsione statutaria è espressamente prevista, ex lege, esclusivamente con riguardo alle S.p.a. nell’art. 2437-sexies del Codice Civile, mentre per le S.r.l. il Codice Civile non contiene alcuna disposizione, non avallando né vietando espressamente l’emissione di quote riscattabili.
Orbene, sul tema è intervenuta recentemente la massima n. 153 del Consiglio Notarile di Milano;  nella propria massima i notai milanesi ritengono legittime le clausole statutarie che attribuiscono ai soci di società a responsabilità limitata, o ad alcuni di essi, il diritto di riscattare in tutto o in parte le partecipazioni di altri soci, al ricorrere di determinati presupposti o durante determinati periodi di tempo, ferma restando l'applicabilità della regola della equa valorizzazione delle partecipazioni sociali prevista nei casi di recesso legale (art. 2473, comma 3, c.c.).
Con riferimento alle maggioranze richieste per l'introduzione nello statuto sociale di una clausola di riscatto è stato precisato che:
(a)          qualora il potere di riscatto sia attribuito a tutti i soci e la riscattabilità sia prevista quale condizione in cui qualsiasi socio possa incorrere al verificarsi di particolari situazioni, l'introduzione viene deliberata con le maggioranze ordinarie previste per le modificazioni statutarie, fatto salvo il consenso individuale del socio o dei soci che al momento della modificazione statutaria dovessero trovarsi nella situazione prevista dalla clausola;
(b)          qualora invece il potere di riscatto sia attribuito solo ad alcuni i soci o la riscattabilità sia prevista quale soggezione che grava solo su alcuni soci, la clausola di riscatto può essere inserita nello statuto sociale solo con deliberazione unanime, trattandosi di introduzione di diritti particolari dei soci ai sensi dell'art. 2468 c.c.
I notai milanesi, nel motivare la propria massima, ritengono legittime anche le clausole che non comprendano, come presupposto per il proprio operare, la sussistenza di una "giusta causa" di riscatto, venendosi a configurare un perimetro applicativo più ampio rispetto a quello contemplato dalla fattispecie dell'esclusione del socio (art. 2473-bis c.c.), che, per certi versi, presenta alcuni profili similari. Infatti, i notai giustificano tale scelta alla luce della diversa configurazione dei due istituti, specie sotto il profilo funzionale. L'esclusione, infatti, rappresenta la reazione della società a un "inadempimento" del socio o ad una situazione che rende comunque incompatibile la continuazione della sua partecipazione; di qui il necessario scrutinio sulla sussistenza di una giusta causa di esclusione. Il riscatto, invece, implica il diritto di uno o più soci - e non dunque della società di per sé considerata - ad ottenere il trasferimento a proprio favore di una determinata partecipazione; il riscatto, come tale, dà luogo, pertanto, ad una vicenda di circolazione delle partecipazioni sociali che può rispondere a vari interessi, ma che non postula necessariamente esigenze di tipo sanzionatorio della società nei confronti del socio.
La possibilità di introdurre nello statuto sociale una clausola di riscatto è un’opportunità da valutare con attenzione, e potrebbe riscontrare una certa utilità qualora le partecipazioni di uno o più soci siano legate alle loro caratteristiche personali, quali ad esempio eventuali capacità lavorative ovvero l’iscrizione in determinati albi o registri; infatti, venuto meno il rapporto di lavoro ovvero nel caso in cui si verificasse la cancellazione dall’albo o dal registro, potrebbe essere interesse degli altri soci riscattare le partecipazioni di quel determinato socio.
Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
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