Company law - Contributi a Fondo perduto per le imprese con ricavi 2019 inferiori a 5 mln di euro danneggiate dal COVID-19 - Con l’art. 28 un vero ristoro da parte dello Stato?

17/05/2020

A cura del Dipartimento Company Law e Operazioni Straordinarie 

Il meccanismo di aiuto e sostegno all’economia e alle sue imprese, predisposto dal Governo con il DL Rilancio, a livello generale fa leva su di un tris di interventi quali:
•    Art. 28 Contributi a fondo perduto (ricavi fino a 5 mln)
•    Art. 29 Credito d’imposta del 20% su aumenti di capitale (società con ricavi da 5 mln a 50 mln)
•    Art. 30 Partecipazioni del Patrimonio Destinato CDP (società con ricavi superiori a 50 mln)


Per quanto riguarda il primo di questi articoli,  è subito da segnalare che, a differenza degli altri due, si rivolge anche ai professionisti; nel concreto viene previsto che le imprese e i professionisti che abbiano avuto nel 2019 ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro (1)  e che siano state\i danneggiate\i dal Covid-19, vedendo una contrazione del fatturato o dei corrispettivi del mese di aprile 2020, di oltre un terzo rispetto al corrispondente periodo 2019 (2), possano avere un contributo a fondo perduto, calcolato sulla differenza tra i fatturati dei mese di aprile (‘20 vs. ‘19) applicando al delta negativo le seguenti percentuali:
•    20 per cento se si tratti di un soggetto che nel 2019 ha avuto un fatturato inferiore a 400.000 euro,
•    15 per cento se nel 2019 ha avuto un fatturato superiore a 400.000 ma inferiore a 1.000.000 euro,
•    10 per cento se il fatturato del 2019 era superiore al 1.000.000 (ed inferiore ai 5.000.000).


È previsto un minimo di mille euro per le persone fisiche e di duemila per le società, e il contributo dovrà essere richiesto all’Agenzia delle Entrate, direttamente dall’istante che ne abbia i requisiti o anche per il tramite di un intermediario abilitato. Nella richiesta si dovrà dichiarare di avere i requisiti necessari e altre dichiarazioni antimafia; in ogni caso la definizione delle indicazioni per la richiesta vengono rinviati ad un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate e i termini di 60 gg per la richiesta partiranno dalla data di emissione di detto provvedimento.

Se tutti gli accertamenti sono positivi, il contributo sarà corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario; curioso segnalare che il soggetto che rimane responsabile però, di ogni eventuale irregolarità (ed in caso di successivo scioglimento ne risponde personalmente), è il firmatario dell’istanza, che dovrà quindi fare particolare attenzione. In più viene previsto (in realtà si dovrebbe dire ricordato, visto che il reato sarebbe conseguito anche a prescindere della previsione nell’articolo) che ogni abuso (da presumersi con dolo o colpa, trattandosi di delitto) che portasse all’ottenimento di un contributo non spettante, sarà perseguibile quale indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, ex art. 316 del c.p.

Non è previsto direttamente un massimo per il contributo; al di là che ciascuno poi si può fare facilmente i propri conti, per volersi fare una prima idea di quanto potrebbe essere il contributo in via astratta, si può pensare che, riferendosi solo al mese di aprile, se le attività sono state chiuse e non hanno fatturato, vi potrebbero essere i seguenti importi a fondo perduto:
•    6.666 euro, derivante da un ipotetico (400.000/12 x 20%) se si tratti di un soggetto che nel 2019 ha avuto un fatturato inferiore a 400.000 euro,
•    12.500 euro, derivante da un ipotetico (1.000.000/12 x 15%) se si tratti di un soggetto che nel 2019 ha avuto un fatturato superiore a 400.000 ma inferiore a 1.000.000 euro,
•    41.666 euro, derivante da un ipotetico (5.000.000/12 x 10%) se il fatturato del 2019 era superiore al 1.000.000 (ed inferiore ai 5.000.000).


E’ chiaro quindi che questo contributo deve essere visto come un ristoro del mancato guadagno che mediamente, ed ipoteticamente, si sarebbe potuto avere nel mese di aprile. Per valutare la consistenza dell’aiuto del complessivo aiuto dello Stato alle attività che hanno subito l’emergenza Covid-19, si dovranno considerare anche le previsioni dei numerosi crediti d’imposta che saranno portati dal DL Rilancio, nonché tutte le altre norme relative alla cassa integrazione, alle garanzie e alle moratorie su debiti portate prima dal DL Cura Italia e DL Liquidità. Vi sono poi le previsioni circa l’abbuono del saldo e dell’acconto Irap, che riguardano però indistintamente tutti contribuenti, senza “requisiti d’entrata”, e poi ancora altre previsioni diverse (prime fra tutte quelle relative agli art. 29 -Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni- e 30 -Patrimonio Destinato- del DL Rilancio) che potremo commentare ed approfondire nel proseguo.

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1. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del citato testo unico ed ai soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) (solo corrispettivi per cessioni di beni, servizi, materie prime e semilavorati, alla cui produzione e scambio e diretta l’attività dell’impresa, escludendo tutti gli altri possibili introiti), del Tuir, o compensi di cui all’articolo 54, comma 1 (anche qui escludendo le plusvalenze eventuali)  dello stesso testo unico non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.nIn più, il contributo spetta a condizione che il contribuente non abbia diritto alla percezione di alcune delle indennità previste dal DL 18/2020, vale a dire dei 600 euro previsti come indennità dagli art. 27, 38 e 44 del DL Cura Italia (18/2020):
•    l’indennità di cui all’art. 27 del decreto riservata ai liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata INPS;
•    l’indennità di cui all’art. 38, riservata ai lavoratori dello spettacolo;
•    l’indennità di cui all’art. 44, riservata a tutti gli altri soggetti non ricompresi in altre indennità, fra cui i professionisti iscritti a cassa, che non hanno superato nel 2018 un reddito complessivo netto di 50.000 euro, come precisato nel  DM 28 marzo 2020 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
2. Ma basta una semplice diminuzione di fatturato, non necessariamente superiore quindi a 1 terzo, per le attività che abbiano iniziato dal 1 gennaio 2019 e per quelle che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. Con riferimento al calcolo del fatturato e dei corrispettivi si deve aver riguardo alle operazioni eseguite nel mese di aprile e fatturate o certificate che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui dovrebbero sommarsi i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.



 

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