Company law - Misure a favore degli aumenti di capitale art 45bis DL Rilancio

18/05/2020

Company law - Misure a favore degli aumenti di capitale art 45bis DL Rilancio
Possibili gli aumenti di capitale a maggioranza semplice, in barba alle maggioranze qualificate previste dal codice ed a quelle previste negli statuti o nei patti parasociali… in qualche caso una bomba negli assetti societari!
A cura del Dipartimento Company Law e Operazioni Straordinarie

Oltre che con le previsioni relative alle azioni con voto plurimo, il DL Rilancio interviene nell’ambito societario con una norma (l’art. 45 bis delle bozze circolate, visto che il testo definitivo non è ancora pubblicato in G.U.) che, anch’essa, come l’art. 45, vuole facilitare, ed accelerare, l’eseguibilità degli aumenti di capitale e la conseguente capitalizzazione delle società.

In pratica si stabilisce che, nel corso del 2020 e quindi con carattere transitorio, l’aumento di capitale di una società possa essere deliberato in assemblea a maggioranza semplice senza dover rispettare le diverse maggioranze qualificate previste nel codice civile o quelle eventualmente definite nello statuto.

In realtà l’art. 45bis cita solo le maggioranze previste dall’articolo 2368, secondo comma, secondo periodo, del codice civile e dall’articolo 2369, terzo e settimo comma, del codice civile, e quindi sembrerebbe applicabile solo alle Società per Azioni e solo con riguardo alle deliberazioni aventi ad oggetto:
(a) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile;
(b) l’introduzione nello statuto sociale della clausola che consente di escludere il diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, quarto comma, ultima frase, del codice civile;
(c) l’attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile.


Quindi non sembrerebbe applicabile alle società diverse dalle spa, mentre il fatto che ci sia la possibilità di dare delega agli amministratori (ricordiamo, al di là di quanto previsto dallo statuto) porterebbe a far rientrare la possibilità anche degli aumenti in denaro, perché la delega non viene limitata; a meno che non si pensi corretto applicare una interpretazione più sistematica rispetto all’intero articolo stesso, con una lettura che restringa l’utilizzabilità anche della lettera (c) ai soli aumenti di capitale in natura o di crediti.

In ogni caso è fin da subito importante sottolineare che l’articolo può avere effetti dirompenti in molte società dove le previsioni statutarie sono state misurate per regolare i rapporti di forza tra le diverse componenti dell’azionariato; e le previsioni di maggioranze qualificate sono state poste a blindatura degli accordi tra i soci.

Ora l’intervento previsto dal legislatore, seppure temporaneo, apre un varco di legge per tali blindature, e potrebbe permettere, con la motivazione di necessaria capitalizzazione della società, di effettuare, con maggioranze semplici, aumenti di capitale (prima bloccati o bloccabili) che scompaginerebbero gli attuali rapporti tra soci. Ed è da osservare che se questo vale per la disapplicazione degli statuti, ben può valere per i patti parasociali, perché è da ritenersi che ove il legislatore abbia voluto facilitare le operazioni in analisi, in deroga allo statuto, abbia ricompreso, senza doverli citare, anche i patti parasociali che hanno minor forza di opponibilità (una volta si sarebbe detto forza “reale”), anche nei confronti dei terzi.

E’ chiaro che si dovrà porre attenzione ai principi generali di buona fede nel comportamento dei soci, ad evitare abusi, ma il momento in effetti presta il fianco a operazioni ispirate ai migliori principi. Così possono essere camuffate operazioni che mirano a sfruttare le buone motivazioni esplicitate negli atti e richiamate pubblicamente, con più personali e prosaici interessi tesi solo a superare le soglie di sbarramento altrimenti esistenti nella legge e negli statuti che, una volta superati, sarebbero resi inutili per sempre. A facile esempio, questo potrebbe accadere quando, avendo il 74% di una società che prevede per le modifiche di capitale (e poi per una serie di altre deliberazioni) una maggioranza del 75%, si proceda ex art. 45 bis a maggioranza semplice - e con l’opposizione della minoranza che fino a quel momento era “bloccante” per l’operazione in esempio-  ad una delibera di aumento del capitale sociale della società mediante conferimento di un bene immobile (magari con la giustificazione di poter così dare maggiori garanzie ai terzi per la parte non controgarantita dallo Stato); in seguito all’aumento di capitale i soci che avevano il 74% del capitale sociale potrebbe aver superato il 75% richiesto per poter prendere determinate decisioni, e nulla sarebbe più come prima per la minoranza che (pur) si era premunita di tante guarentigie statutarie o parasociali.

Si avrà modo di ritornare su questi aspetti molto importanti, ma intanto questo aspetto merita una prima evidenziazione.

Proseguendo nell’analisi dell’articolo,
•    al comma 3 vi è una previsione temporanea per il 2020 applicabile solo alle società quotate, che statuisce la possibilità per le stesse di fare aumenti di capitale fino al 20% del capitale preesistente (o del numero delle azioni preesistenti se non è previsto il valore nominale delle azioni) con limitazione del diritto di opzione anche se questa possibilità non fosse prevista dallo statuto;
•    al comma 4 si procede ad una riscrittura del secondo, il terzo e il quarto comma dell’art. 2441 c.c. prevedendo:
  1.  la riduzione da quindici a quattordici giorni del termine minimo per l’esercizio del diritto di opzione (coincidente con quello previsto dall’art. 72 della Direttiva 1132/2017/Ue);
  2. l’eliminazione, per le spa quotate, dell’obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo termine, consentendo loro di imporre l’esercizio del diritto di prelazione sull’inoptato direttamente in sede di esercizio del diritto di opzione (c.d. oversubscription);
  3. l’estensione di tale possibilità, così come della particolare ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione prevista dall’art. 2441 comma 4 secondo periodo c.c., alle spa con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, tenuto conto che anche per queste esiste la possibilità di fare riferimento a un prezzo di mercato.
 

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