Company Law - Patrimonio Destinato a sostegno dell’economia Con l’art. 30 del DL Rilancio torna il Capitalismo di Stato?

14/05/2020

Company Law - Patrimonio Destinato a sostegno dell’economia Con l’art. 30 del DL Rilancio torna il Capitalismo di Stato?
A cura del Dipartimento Company Law e Operazioni Straordinarie

Il meccanismo di aiuto e sostegno all’economia e alle sue imprese, predisposto dal Governo con il DL Rilancio, oltre che su contributi a fondo perduto per le imprese che abbiano conseguito nel 2019 fino a 5 mln di ricavi (art. 28) e ad agevolazioni per gli aumenti di capitale fatti dai soci alle società che abbiano conseguito nel 2019 tra i 5 e i 50 milioni di euro di ricavi (art. 29),  fa leva anche su di un intervento finanziario, a vario titolo, nelle società che abbiano conseguito nel 2019  ricavi superiori ai 50 milioni di euro, con sede legale in Italia e non operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, che ne facciano richiesta.

Un tris di interventi quindi:
•    Art. 28 Contributi a fondo perduto (ricavi fino a 5 mln)
•    Art. 29 Credito d’imposta del 20% su aumenti di capitale (società con ricavi da 5 mln a 50 mln)
•    Art. 30 Partecipazioni del Patrimonio Destinato CDP (società con ricavi superiori a 50 mln)  

Per quanto riguarda quest’ultimo articolo (gli altri sono già stati oggetti di un primo commento da parte nostra) volendo sintetizzare all’essenziale, il meccanismo di intervento previsto è attuato per il tramite di CDP che costituirebbe un Patrimonio Destinato, svincolato completamente dal resto della sua attività e dal suo patrimonio, nel quale andrebbe a gestire, per conto del Ministero dell’Economia, tutta l’attività finanziaria a favore delle società richiedenti. L’operatività di detto patrimonio destinato potrà essere organizzata e suddivisa per diversi comparti (molto interessante e da approfondire, quando ce ne sarà l’opportunità, questa cosa dei comparti e il suo funzionamento nei patrimoni destinati) e si potrà finanziare sul mercato con obbligazioni o titoli che vedranno la garanzia dello Stato; a tal proposito è interessante (quasi impressionante) notare che siano previsti 20 miliardi di euro a copertura di dette operazioni.

Gli interventi vedrebbero preferenzialmente la sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato di obbligazioni convertibili o di aumenti di capitale delle varie società richiedenti; è previsto anche l’acquisto sul mercato di azioni ma solo in caso di operazioni strategiche. Peraltro, potrebbe effettuare ogni forma di investimento, comunque di carattere temporaneo, ivi inclusi la concessione di finanziamenti e garanzie, la sottoscrizione di strumenti finanziari e l’assunzione di partecipazioni sul mercato primario e secondario.

Indicazioni importanti vengono dalla individuazione degli interventi: il decreto tiene in considerazione l’incidenza dell’impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilità ambientale e alle altre finalità di cui al comma 86 della legge n. 169 del 2019, alla reta logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Si precisa che possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di società che (forse si dovrebbe leggere purché), nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività.

Interessante notare anche che, per non bloccare l’attività del Patrimonio Destinato dietro dubbi e\o paure burocratiche che ne inficino l’azione, è prevista la limitazione della responsabilità erariale solo al dolo ed alla colpa grava per CDP e per i propri esponenti aziendali operatori, nonché l’esenzione dall’azioni revocatorie.

Inoltre, gli amministratori delle società oggetto degli interventi non saranno bloccati da precedenti norme societarie che ne limitino l’azione, stante l’esplicita previsione secondo la quale “Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare”.

È previsto che, con vari decreti e regolamenti, si potrà vedere compiuta e completa disciplina dell’operatività del tutto; è prevedibile che gli interventi possano vedere\richiedere delle pari capitalizzazioni da parte dei privati (c.d. pari passu), ma l’ideazione della gestione delle singole situazioni è lasciata a CDP che di volta in volta potrà agire a sostegno delle società secondo le linee guida sopra richiamate.

Non solo viene richiamata la necessaria temporaneità delle operazioni finanziarie ma, viene anche previsto che il patrimonio destinato abbia una durata massima di dodici anni, salvo però rinnovi.

Avremo modo di approfondire anche per questo nuovo strumento quando avremo maggiore conoscenza di tutte le varie implicazioni; a prima vista si tratta di uno strumento molto particolare, che vede il ritorno dello Stato nell’economia e che quindi, seppure da accogliere positivamente per il particolare momento nel quale viene varato ed i principi ai quali si richiama, dovrà essere maneggiato con molta cura….
 

Leggi l'art. 30 del Decreto (in attesa di pubblicazione)

Pubblicazioni/Eventi Directory:  Company Law e Operazioni straordinarie Pubblicazioni Company Law e Operazioni straordinarie

Condividi su: linkedin share facebook share twitter share
Sigla.com - Internet Partner