Company law - Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate: attenzione alle tempistiche!

22/05/2020

Company law - Rideterminazione del costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate: attenzione alle tempistiche!
A cura di Amedeo Cesaro
Come oramai abituati da diversi anni, anche per l’anno in corso, la legge di bilancio 2020 aveva riaperto nuovamente la possibilità di rideterminare il costo fiscale dei terreni e delle partecipazioni non quotate.

La rideterminazione del valore permette di “affrancare”, in tutto o in parte, l’ammontare della plusvalenza latente, imponibile ai fini Irpef (art. 67, comma 1, lett. a – c-bis Tuir), in maniera tale da ridurre il carico fiscale nel momento in cui tali beni vengano ceduti a titolo oneroso.
Per procedere alla rivalutazione “da legge di bilancio” è necessario:
1)    possedere il terreno o la partecipazione alla data del 1.1.2020;
2)    far predisporre da un professionista una perizia di stima ed effettuare il giuramento della stessa entro il 30.6.2020;
3)    procedere, entro il 30.6.2020, al versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva pari all’11% (o della prima rata).

Tuttavia non era certo prevedibile che, pochi mesi dopo, l’Italia intera fosse sottoposta a lockdown e che lo Stato avesse necessità di impiegare risorse finanziarie ingenti; così cercando di coniugare il proprio equilibrio finanziario con l’interesse dei cittadini, l’art. 137 del decreto rilancio ha introdotto una proroga “estensiva” per la rideterminazione del costo fiscale di terreni e di partecipazioni non quotate.
Per procedere alla rivalutazione “da decreto rilancio” è necessario:
1)    possedere il terreno o la partecipazione alla data del 1.7.2020;
2)    far predisporre da un professionista una perizia di stima ed effettuare il giuramento della stessa entro il 30.9.2020;
3)    procedere, entro il 30.9.2020, al versamento in autoliquidazione dell’imposta sostitutiva pari all’11% (o della prima rata).

Preliminarmente è curioso notare come vi sia una norma che prevede la possibilità di rivalutare un bene (in proprietà) ad una data futura; infatti viene richiesta la proprietà al 1 di luglio 2020, e quindi potrebbero aprirsi dei ragionamenti su beni non ad oggi in proprietà dei soggetti che poi procederanno alla rivalutazione.

In più si potrebbe avere già fatto una perizia relativamente ad una partecipazione con riferimento al suo valore al 31.12.2019; constatando  che detto valore sia ad oggi diminuito,  anche in seguito alla situazione verificatasi per via dell’emergenza coronavirus,  si potrebbe valutare l’utilità di procedere ad una nuova valutazione ed a una rivalutazione al 1 luglio 2020, dovendo detenere però, in questo circostanza, almeno fino a tale data la partecipazione.

In ogni caso, per non incorrere in spiacevoli inconvenienti, cerchiamo di fare chiarezza:
Come si deve comportare una persona fisica che ha intenzione di cedere una partecipazione non quotata a maggio 2020?
In questo caso non si può beneficiare della proroga introdotta dal decreto rilancio, perché verrebbe a meno il primo requisito (possesso alla data del 1.7.2020), quindi la normativa di riferimento sarà quella della “legge di bilancio”: predisposizione e giuramento della perizia e versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30.6.2020 (o della prima rata).

Come si deve comportare una persona fisica che ha intenzione di cedere una partecipazione non quotata ad agosto 2020?
In questo caso sì che si può beneficiare della proroga introdotta dal decreto rilancio, perché si rispetta il primo requisito (possesso alla data del 1.7.2020), quindi la normativa di riferimento potrà essere sia quella della “legge di bilancio”: predisposizione e giuramento della perizia e versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30.6.2020 (o della prima rata); che quella del “decreto rilancio”: predisposizione e giuramento della perizia e versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30.9.2020 (o della prima rata). Con la seconda possibilità si ha più tempo.

Infine, in generale, per verificare se il regime agevolato risulta conveniente è semplice: se l’(11% * valore della quota da perizia) è minore del (26% * plusvalenza da cessione), è bene rivalutare!

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