Consulenza Tributaria - DL Rilancio "CREDITI D’IMPOSTA" un arsenale per il rilancio dell’economia Ma ancora molti dubbi per la cedibilità, trasferibilità

17/05/2020

Consulenza Tributaria - DL Rilancio "CREDITI D’IMPOSTA" un arsenale per il rilancio dell’economia Ma ancora molti dubbi per la cedibilità, trasferibilità
A cura del Dipartimento Consulenza Tributaria Corporate
 
Anche se il DL Rilancio non è stato ancora pubblicato riteniamo utile per le vostre decisioni riportarvi stralcio dei primi aspetti più interessanti per le diverse attività.

In particolare, nella bozza, uno dei meccanismi più utilizzati per fare arrivare direttamente alle imprese lo stimolo che il Governo vuole dare all’economia, senza passaggi intermedi, è quello del credito d’imposta.

Questo era già avvenuto nel precedente DL Cura Italia, ove
  • era modificato il credito d’imposta (di seguito CI) sulla cessione dei crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti calcolato sulle attività per imposte anticipate (art. 55)
  • era previsto il CI per e sanificazioni degli ambienti di lavoro (art. 64)
  • veniva introdotto il CI al 60% per locazioni di botteghe e negozi (art. 65)
  • aumentava il CI previsto alla filiera della stampa (art. 98)  
e nel DL Liquidità dove veniva modificato il CI per le sanificazioni degli ambienti di lavoro (art.30).

Ma, come detto, nella bozza del Decreto Rilancio si vede un florilegio di Crediti d’Imposta e, volendone fare un primo inventario di massima, ci siamo appuntati i seguenti articoli:
  • Art. 29 CI del 20 % su capitalizzazioni di società, e aggiuntivo CI su perdite della società che aumenta il capitale; ma lo vedremo meglio in seguito del presente commento
  • Art. 31 CI del 60% su locazioni e 30 % su affitti pagati a marzo aprile maggio
  • Art. 128 CI del 110% per l’efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici
  • Art. 128 bis CI del 60% (max di spesa di 80.000) su adeguamenti ambiente di lavoro
  • Art. 128 ter e 129 (quest’ultimo ancora molto indefinito nel testo delle bozze circolate) relativi alla cedibilità, trasferimento e\o sconto in fattura dei vari crediti d’imposta
  • Art. 130 quater CI del 60% (massimo a 60.000 ma al momento già esaurite le capienze) per la sanificazione degli ambienti di lavoro
  • Art. 161 CI per definizioni (come sostituti d’imposta) di liti con dipendenti e restituzioni di pregressi importi a suo tempo assoggettati a ritenute e contributi
  • Art. 176 CI su situazioni di crisi bancaria
  • Art. 183 tax credit vacanze (di soli 500 euro, sic!), che riguarda anche gli albergatori e gli operatori nel turismo, per l'80% natura di "sconto sul corrispettivo" da parte del fornitore del servizio turistico, che potrebbe poi utilizzarlo, quale credito d'imposta, in compensazione con i propri debiti tributari e contributivi, salvo facoltà di cederlo a terzi, banche comprese
  • Art. 188 CI portato dal 30% al 50% per investimenti pubblicitari su giornali e apparecchi radio-televisivi con limiti di spesa complessiva
  • Art. 191 CI del 8% su acquisti di carta per giornali (sostenuta nel 2019) riservato a imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione
  • Art. 193 CI per imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione, che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato, pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nell'anno 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e manuten-zione evolutiva per le testate edite in formato digitale, e per information technology di gestione della connettività, ma con limiti di copertura complessivi molto bassi (8 mln)
  • Art. 234 “Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno”, CI per le spese di R&D, inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19, del 25 % per le grandi imprese, del 35% per le medie imprese e del 45% per le piccole imprese.

Dalla prima elencazione (augurandoci di non aver dimenticato qualcosa), si tratta di un vero e proprio arsenale (qualche volta con scarsi valori di corrispondente copertura – sicché sarebbero solo sulla carta per le società che arrivino solo con qualche minuto di ritardo ai click day – e, qualche volta, con meccanismi che ne possono rendere difficile l’utilizzabilità) all’interno del quale le aziende dovranno cercare se vi può essere qualcosa di utile, che andrà poi valutato, con più cura, caso per caso.

Avremo modo di tornare ad approfondire i più diversi dettagli ma desideriamo qui soffermarci, sin da subito, sull’aspetto relativo al meccanismo di trasferimento del credito delineato dall’art. 128 ter da alcune considerazioni che se ne possono trarre fin da subito.
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Come abbiamo detto, l’emanando decreto Rilancio, pare intervenga in modo assai incisivo sul collaudato meccanismo dei crediti d’imposta (bonus) sugli interventi effettuati sul patrimonio edilizio.

Taluni bonus (ECO, SISMA e Facciate) sono usufruibili, a determinate condizioni, anche per le società, e si pone il tema della relativa tassazione.
Le spese relative alle opere agevolabili verranno iscritte in bilancio al valore di costo, e saranno costi ammortizzabili, ricorrendone le condizioni (per esempio: oneri accessori su immobili strumentale).

Poi le imprese andranno ad utilizzare il bonus come detrazione dell’imposta; agendo a riduzione del carico fiscale dell’esercizio, il bonus andrà a generare un risparmio fiscalmente non rilevante.

L’art 128 ter che troviamo nella bozza di decreto, inserisce, in termini generali, due possibilità di monetizzazione immediata dei bonus; ci dice che tale beneficio fiscale può:
1.    essere ceduto al fornitore (il c.d meccanismo dello sconto in fattura) e nel caso si genera un non meglio precisato contributo che, in assenza di una norma specifica che ne stabilisca la non concorrenza al reddito fiscale, è da assoggettare a tassazione. Si ricorda che i contributi in conto impianti generano materia imponibile in quanto vanno a ridurre, con la tecnica dei risconti, il costo fiscale del cespite creato, mentre quelli in conto esercizio si tassano nel periodo in cui maturano;
2.    trasformarsi da detassazione a credito d’imposta, anche questo cedibile; in entrambi i casi diventa una voce di ricavo, tassabile. Lo sconto derivante dalla cessione del credito, che non avverrà mai al nominale, dovrebbe essere un costo deducibile (il recentissimo interpello 126, pur chiarendo una cosa diversa, e cioè come gestisce lo sconto il cessionario, pare deponga in tal senso).

In questo momento, quindi, le due citate nuove possibilità (sconto in fattura, cessione del credito) sembrano generare una fiscalità che ne farebbe perdere una parte del loro appeal.
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L’attuale bozza dell’art 128-ter  del Decreto Rilancio, prevede una generalizzata possibilità di cessione dei vantaggi fiscali generati dagli interventi agevolati, che sono gli interventi di efficienza energetica, eco bonus, sisma bonus, bonus facciata, impianti fotovoltaici (anche con accumulo) e colonnine di ricarica auto elettriche.

Il sistema di responsabilità che sembra delinearsi prevede che il beneficiario risponda in caso di errata determinazione dei bonus (per esempio; si applica il 110% ma nel caso era applicabile solo il 65%). In caso di cessione del bonus (110% nel caso), il cessionario risponde solo per l’utilizzo del bonus in modo irregolare, cioè una situazione che è nel suo controllo (deve usare 110% in 5 anni, e invece, per esempio, lo usa tutto al primo anno).

Questo significa che nel caso vi siano stati errori nel conteggio dei bonus, il recupero (cioè la differenza tra 110% e 65%) viene effettuato solo sul primo beneficiario, e non sul cessionario. Il cessionario risponde però in solido nel caso in cui abbia agito in concorso alla violazione. Questo significa che il fornitore deve fare una verifica sul fatto che il beneficiario abbia i requisiti per avere maturato proprio il 110%; altrimenti risponde anche lui per la differenza tra 110% e 65%. È ragionevole che il cessionario sia stato coinvolto in eventuali errori, in questo considerando che offrire la cessione è un fatto commerciale potentissimo e, quindi, avergli addossato un onere di controllo pare essere cosa accettabile.

L’articolo successivo (il 129) prevede la possibilità di cedere il credito (quello relativo al 110% su lavori edili ma anche molti altri crediti d’imposta disciplinati nei vari articoli sopra inventariati) alle banche e istituti finanziari. E’ una possibilità che per essere realmente esistente, deve manlevare l’ente finanziatore da ogni tipo di rischio derivante da eventuali accertamenti sui soggetti a monte della catena; il credito che arriva al finanziatore già sconterà il rischio finanziario e il rischio paese (il nostro governa già una volta ha cambiato le regole in corsa; tutti ricordiamo il c.d. spalma incentivi sui conti energia), e non può di certo scontare anche il rischio dell’inesistenza del credito per ragioni legate ad errate interpretazioni e applicazioni della norma agevolativa, la cui definizione avviene in una fase, cioè il rapporto tra fornitore e beneficiario, di cui non è minimamente coinvolto.

Vedremo poi come le banche si tuteleranno nei confronti dei cedenti in concreto.

 

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