Coronavirus - Necessaria una richiesta per la sospensione dei pagamenti e delle rate di mutui e finanziamenti

24/03/2020

Coronavirus - Necessaria una richiesta per la sospensione dei pagamenti e delle rate di mutui e finanziamenti
Tra le “Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”, l’articolo 56 del DL Cura Italia prevede,  per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale . Per farlo però è necessaria una richiesta, alleghiamo il “fac-simile” della lettera  che potrete completare per procedere a detta richiesta.

L'ABI si precisa che la comunicazione alle Banche e\o Leasing e\o altri Istituti Finanziatori andrà inviata a mezzo PEC o con altri mezzi che assicurino di tenere traccia della comunicazione con data certa e che, nella stessa, andrà indicato il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria.

Sempre l’ABI rileva che è opportuno prendere contatto con la Banca o l’Ente finanziario per valutare le opzioni migliori tenuto conto che, nel decreto-legge sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI  che possono collegarsi con la misura della moratoria.

Il MISE con nota del 20 marzo ha precisato che tale sospensione si applica anche ai finanziamenti e alle operazioni di leasing finanziario concessi ai sensi dello strumento agevolativo “Nuova Sabatini” di cui all’art. 2 del decreto-legge n. 69/2013, fermo restando che tali operazioni siano state effettuate a favore dei soggetti destinatari della norma e nei termini e con i vincoli da essa previsti. La sospensione di cui al citato articolo 56, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 è riconosciuta in deroga alla durata massima di 5 anni stabilita, per detti finanziamenti, dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013 e dal successivo decreto attuativo (decreto interministeriale 25 gennaio 2016).

Fac-simile
Il MEF, infine, ha emesso una serie di FAQ che riteniamo utile segnalarvi, che alleghiamo per la vostra pronta consultazione: i casi sono tanti ed alcune risposte potrebbero essere di interesse di alcuni e non di altri.
FAQ
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