I conferimenti d'opera e servizi nelle società di persone e di capitali: alcune riflessioni traibili dal nuovo art. 2500 quater c.c.

01/12/2005

di Alberto Righini

Interpretando le esigenze dell'attuale contesto socio-economico, in cui si attribuisce sempre più valore al capitale umano nell'impresa e si ricercano strumenti "flessibili" per conseguirlo, la recente riforma del diritto societario ha introdotto nuove opportunità per eseguire "conferimenti" e, più in generale "apporti", d'opera o servizi nelle società.La riforma, infatti, modificando profondamente la disciplina previgente, ha reso possibile, cosi come lo era già per le società di persone, i conferimenti d'opera al capitale delle società a responsabilità limitata ed ha previsto per le società azionarie dove tali conferimenti al capitale sono esplicitamente vietati, la possibilità di emettere accanto alla già disciplinate azioni con prestazioni accessorie, altri strumenti finanziari con cui si remunera "l'apporto da parte di soci o di terzi anche di opere e servizi" (ex art. 2346 c.c.). Da questi brevi cenni, emerge che il nostro ordinamento riconosce diverse possibilità per conferire o apportare in società opere o servizi. Segue

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