Revocatoria fallimentare: il fornitore terzista e la revoca dei pagamenti ricevuti

Sono un idraulico e lavoro come ditta individuale. Dieci mesi fa ho incassato il pagamento di un mio lavoro da una impresa edile, per la quale mi capita a volte di lavorare come terzista. L’altro ieri mi è arrivata una PEC da un avvocato che mi dice che è il curatore dell’impresa che è stata dichiarata fallita. L’avvocato aggiunge che, quando sono stato pagato, ero consapevole che l’impresa fosse insolvente e mi chiede di restituire il pagamento ricevuto (ventimila euro) entro dieci giorni, altrimenti mi fa causa e dovrò pagare tutte le spese legali. Tutto questo mi sembra una grande ingiustizia! Io sapevo che avevano un po’ di problemi (ultimamente mi avevano dilazionato i pagamenti, parlando di “congiuntura economica sfavorevole”) ma alla fine i bonifici sono sempre arrivati e francamente non pensavo che saltassero, anche perché ormai da anni molte imprese edili per le quali faccio da terzista hanno gli stessi problemi (speriamo che coi nuovi Bonus Energia la situazione migliori!), ma alla fine i soldi li porto sempre a casa: questi tra l’altro erano un’impresa tra le più solide e sono sul mercato da una vita. Secondo lei mi conviene pagare o mi devo prendere l’avvocato e difendermi? Ne avrei tanta voglia… 

In realtà avremmo bisogno di elementi ulteriori e quindi quello che scriveremo non potrà essere preso come oro colato né in alcun modo farvi affidamento: nel caso fissiamo un colloquio ed approfondiamo, in modo che io possa darle una risposta più puntuale (meglio ancora se si rivolge al suo legale di fiducia, se ne ha uno e padroneggia la materia fallimentare). Tenga anzitutto presente che il curatore non può farle causa immediatamente ma deve prima passare da un tentativo obbligatorio di conciliazione, il che significa che lei ha un po’ di tempo per pensarci su, prima di decidere.

In ogni caso la situazione non è affatto disperata, anzi sulla base di quello che ha scritto (e con riserva ovviamente di modificare il giudizio a seguito di eventuali approfondimenti), se dovessimo scommettere, diremo che la causa la vince lei e non il curatore. Ora le spieghiamo il perché, nel modo più semplice. 

Il curatore minaccia l’azione revocatoria fallimentare (art.67 della Legge Fallimentare), rispetto ad un pagamento avvenuto quattro mesi prima del fallimento, ma con mezzi normali (questo lo deduciamo per il fatto che lei è sempre stato pagato con bonifici ed anche in questo caso). In questo caso, il curatore deve riuscire a dimostrare che lei conosceva lo stato di insolvenza dell’impresa edile. Per insolvenza non intendiamo una difficoltà temporanea, ma un problema cronico del debitore, che non è più in grado di pagare regolarmente i suoi fornitori, il Fisco, le banche. Quindi il curatore deve dimostrare che lei sapeva che l’impresa “stava per fallire. A questo riguardo, quello che lei riferisce era la conoscenza di uno stato di difficoltà, magari protratto nel tempo, ma non riferisce di assegni postatati (magari emessi e ritirati), o piani di rientro, o addirittura di protesti di cambiali o assegni, o ancora di incontri tra lei ed i titolari (o dipendenti o consulenti) dell’impresa edile per definire piani di rientro, o stralci sul suo credito, o per annunziare possibili iniziative come concordati, accordi di ristrutturazione, o altri accordi che coinvolgevano complessivamente i creditori.
Se questa è la situazione, ossia se non ci sono stati eventi come quelli sopra descritti, lei dovrebbe ragionevolmente vincere la causa. Se al contrario fosse accaduto qualche evento come quelli sopra descritti (per i quali serve un approfondimento per analizzare ogni dettaglio), la situazione ovviamente cambierebbe in peggio per lei. In ogni caso, se anche fossimo in questa ipotesi, bisognerebbe pur sempre che il curatore riuscisse a procurarsi dei testimoni, per dimostrare che si sono verificati gli eventi che abbiamo cercato di descriverle a titolo di esempio: a questo riguardo non è detto che li trovi e che gli stessi possano essere in grado di testimoniare (di più non posso dire, sulla base del suo quesito).

Quello che ci sentiamo invece di escludere ragionevolmente, nel suo caso, è che il curatore possa vincere la causa sulla base di presunzioni, sostenendo in parole povere che lei “non poteva non sapere”.

Questo tipo di presunzioni, infatti, vale solamente quando il creditore è una banca o comunque un’azienda grande e strutturata, che tiene monitorati i propri clienti leggendosi i loro bilanci, ovvero verificando il Bollettino dei Protesti e la Centrale Rischi della Banca d’Italia. Molte volte i fallimenti, infatti, vincono delle cause dimostrando che dai bilanci della fallita (pubblicati presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio) si capiva che era decotta, alla data in cui i pagamenti da revocare sono stati effettuati, o ancora dimostrando che, in quel momento, nella Centrale Rischi il debitore risultava segnalato per sofferenze bancarie e/o gli erano stati revocati gli affidamenti. Lei invece esercita come ditta individuale e quindi (salvo clamorose sorprese) mi aspetto che lei non abbia un’azienda particolarmente strutturata. Nel suo caso, quindi, la presunzione in questione non vale (e non penso che la cosa cambierà in futuro).

Concludendo, forse le conviene “tenere duro” e rivolgersi ad un avvocato, anche per analizzare meglio la vicenda concreta, per fare una valutazione più approfondita sui rischi conseguenti all’eventuale giudizio.
 
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