Il piano attestato come possibile epilogo del concordato in bianco - Conversione in legge del “Decreto Liquidità”

10/06/2020

Il piano attestato come possibile epilogo del concordato in bianco -  Conversione in legge del “Decreto Liquidità”
A cura di Giorgio Aschieri

In sede di conversione in legge (n.40/2020) del “Decreto Liquidità” (D.L. 23/2020) è stato tra l’altro inserito l'art. 9 co. 5-bis: le imprese che, entro il 31.12.2021, hanno ottenuto il termine per la domanda prenotativa di concordato (il c.d. “concordato in bianco”) o quello dell’automatic stay antecedente all’omologa dell’accordo di ristrutturazione, possono rinunciare alla relativa procedura, predisponendo un piano di risanamento  ex art.67 L.F., che sarà poi pubblicato nel Registro delle Imprese. Verificata la completezza e la regolarità della procedura, il Tribunale dichiarerà l'improcedibilità del ricorso originario.

In questo modo viene codificato ciò che era già consentito nella pratica, ossia la possibilità di chiudere un concordato in bianco non solo con il concordato preventivo vero e proprio o con l’accordo di ristrutturazione, che sono delle procedure concorsuali vere e proprie (anche se con riguardo al secondo strumento la cosa non è pacifica), ma anche con il piano attestato, che è uno strumento certamente più agile anche se meno incisivo sotto vari profili (ad esempio, con il medesimo non può essere imposto uno stralcio ex lege ai creditori dissenzienti, qualora ne ricorrano i presupposti).

La soluzione prefigura una possibile tendenza legislativa di “emergenza”, per affrontare gli effetti del Covid-19 sul nostro tessuto economico: un primo segnale è stato già dato mediante il differimento del nuovo Codice della Crisi di Impresa, originariamente destinato ad entrare in vigore il 1.8.2020 ma generalmente ritenuto inadatto per gestire la eccezionalità della situazione attuale.

Sembrerebbe quindi che si voglia incentivare la soluzione dell’emergenza tramite il noto strumento del “concordato in bianco”, piuttosto che con altre soluzioni (più voci si sono levate per “riesumare” l’istituto dell’amministrazione controllata, ritenuto più adatto per gestire delle crisi aziendali derivanti da shock improvvisi come quello attuale). E’ però troppo presto per trarre conclusioni al riguardo; è invece verosimile attendersi un intervento legislativo più corposo, per gestire un possibile scenario di insolvenze di massa o a catena, considerata anche la lentezza  con cui sono stati implementati gli strumenti di sostegno previsti nei decreti “Cura Italia” e “Liquidità” (si pensi solo alle tempistiche di erogazione della cassa integrazione!).

La norma in esame solleva, infine, almeno due problemi
1)    Se il debitore, dopo aver definito un primo concordato in bianco, abbia concluso un piano attestato, potrà in seguito accedere nuovamente al predetto concordato in bianco?
La norma in commento non è sufficientemente esplicita al riguardo

2)    La eventuale finanza prededucibile, ottenuta in fase di concordato in bianco ex art.182-qinquies L.F., rimarrà tale se la fase prenotativa si conclude con il piano attestato, che come detto non è una procedura concorsuale?
La soluzione sistematica sembrerebbe essere positiva, ma attesa la delicatezza del tema sarebbe auspicabile un ulteriore intervento, anche solo interpretativo, per chiarire tale aspetto.

Attendiamo quindi a breve, come detto, ulteriori evoluzioni della normativa concorsuale alla luce della attuale situazione emergenziale.
 

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