Le banche, il correntista e lo stato d'insolvenza

01/02/2000

di Antonio Righini

Note intorno alla prova della conoscenza da parte della banca dello stato d'insolvenza del correntista: gli indici prsuntivi di tale conoscenza.

Il tema della conoscenza dello stato d'insolvenza del correntista da parte della banca rappresenta un tema forse tra i più difficoltoso dell'intero diritto fallimentare, dove forse si è già detto tutto, cosicchè mi limiterò a delle semplici annotazioni.
Innanzitutto, giova richiamare la regola generale enunciata dalla giurisprudenza intorno alla scientia decoctionis: la conoscenza da parte del creditore dello stato d'insolvenza del debitore, al fine della revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67 II comma della L. Fall. deve essere effettiva e non meramente potenziale. La prova potrà essere data dal curatore, anche facendo ricorso a presunzioni semplici, ma che devono comunque basarsi su elemnti gravi, precisi e concordanti (con la conseguenza di passare dalla conoscenza alla conoscibilità).
La ratio di questo orientamento giurisprudenziale dominante è evidente: la prova di una situazione psicologica interna e quindi del suo stato psichico (conoscenza) si tradurrebbe in una prova diabolica se dovesse essere provata in via diretta (confessione o giuramento) con manifesta stortura della par condicio creditorum.
Ammettere invece la possibilità di utilizzo di elementi presuntivi che nella pratica portano a valutare una serie di elementi indiziari, per concretizzare una prova sostenibile di concoscibilità risponde ad un'esigenza di porre fine a questa stortura.Si parla perciò di conoscibilità dello stato d'insolvenza ed ai fini di detto accertamento, la Suprema Corte ha affermato che deve tenersi conto della qualità del creditore e delle specifiche conoscenze tecniche a sua disposizione, soprattutto quando il creditore sia una banca, che, per il particolare servizio espletato, presta partioclare attenzione al manifestarsi di segni di insolvenza da parte dei suoi correntisti ed ha una possibilità di informazione sulla situazione patrimoniale dei propri debotir certamente superiore a quella comune.
La prova della scientia decoctionis della banca comporterà che la stessa dovrà dimostrare la propria inscientia decoctionis. A questo punto le regole del gioco sono chiare a tutti gli operatori economici, pertanto se gli istituti di credito non intendono adeguarsi a tali regole, questa scelta dovrà intendersi come scelta gestionale interna che potrà avere conseguenze positive o negative.         
Segue

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