Le novità in materia di diritto di opzione

Gli amministratori di una società per azioni, volendo effettuare un aumento del capitale sociale, hanno chiesto al Dipartimento Company Law ed Operazioni Straordinarie delucidazioni in merito alle novità recentemente introdotte in relazione al diritto di opzione.
In materia di diritto di opzione si rileva che il DL 91/2014 è intervenuto apportando importanti novità alla disciplina. La norma cui fare riferimento è l’art. 2441 c.c., in cui al primo comma è previsto che “Le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.” Il previgente secondo comma di detto articolo prevedeva che  l'offerta di opzione doveva essere depositata presso l'ufficio del Registro delle imprese. Salvo quanto previsto dalle leggi speciali per le società con azioni quotate in mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di opzione doveva essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Il secondo comma dell’art. 2441 c.c. è stato sostituito ad opera dell’anzidetto DL 91/2014, prevedendo ora che, nel caso di aumento di capitale di spa, l'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione, o, in mancanza, mediante deposito presso la sede della società. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Rispetto alla disciplina previgente, è previsto che, oltre al deposito presso l’ufficio del registro imprese, l’offerta di opzione debba essere contestualmente pubblicata mediante avviso sul sito Internet della società ovvero in mancanza mediante deposito presso la sede della società.
La seconda novità riguarda il termine concesso per l’esercizio del diritto di opzione, che viene ridotto a quindici giorni anche per le spa non quotate, allineandosi pertanto a quanto previsto dall’art. 134 co. 1 del TUF.
In dottrina (cfr. Meoli, “DL 91/2014: novità in materia di diritto societario”; Assonime, Circ. 17/2015) ci si è chiesti innanzitutto come debba essere individuato il sito internet di riferimento ed in secondo luogo quando ci si trovi in presenza di “modalità atte a garantire la sicurezza del sito internet della società, l’autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione”. A tal fine, è stato rilevato che è possibile prendere in considerazione i principali rilievi elaborati in relazione alle semplificazioni ai procedimenti di fusione e scissione operate dal D.Lgs. 123/2012, in attuazione della direttiva 2009/109/CE49 (che vennero effettuati, in particolare, in pubblicazioni quali: Demuro I. “Fusioni e scissioni: nuove semplificazioni documentali e pubblicitarie”, Giurisprudenza Commerciale, 2, 2014, p. I/427 ss. ed il caso Assonime 7/2012 “La pubblicazione del progetto di fusione sul sito internet”).
Con riferimento all’individuazione del sito internet di riferimento, i citati documenti rilevano che debba essere considerato il sito internet indicato presso il Registro delle Imprese al momento della costituzione o, eventualmente, in sede di modifica statutaria. La circ. Min. Sviluppo economico 27.2.2014 n. 3668/C, infatti, consente l’inserimento di tale dato nel riquadro “Indirizzo della sede legale” del modello di iscrizione dell’atto costitutivo (S1) e delle modifiche dello stesso (S2). Opinioni contrastanti in dottrina vi sono state in merito alla possibilità di iscrizione autonoma dell’indicazione del sito internet (contrario Demuro cit., favorevole in relazione alla pubblicazione nel sito Internet del progetto di fusione si esprime Busani A. “Ma … internet «semplifica» davvero fusioni e scissioni”, Le Società, 10, 2012, p. 1032).
Con riferimento alle modalità atte a garantire la sicurezza del sito internet, è stato rilevato che si potrebbe strutturare l’accesso al sito internet con protocolli crittografici (ad esempio, il TLS o l’https). Sarebbe peraltro necessario pubblicare una versione dell’avviso sottoscritta con firma digitale attraverso un certificato riferibile alla società; come rilevato da Assonime, in tal modo si potrebbe ritenere indirettamente garantita anche la sicurezza del sito, in quanto la firma digitale consente di verificare l’identità del mittente, assicurando così anche la riferibilità alla società della pagina web ove è stato pubblicato il documento. In merito alla certezza della data di pubblicazione, è stato rilevato da Assonime Circ. 17/2015 che per le società con azioni quotate, la certezza della data di pubblicazione può considerarsi assicurata dal meccanismo di diffusione, stoccaggio deposito delle informazioni regolamentate cui esse sono tenute ai sensi degli articoli 65-quinquies ss. del Regolamento emittenti. Maggiormente problematica risulta invece la situazione delle società non quotate. È stata infatti proposta la soluzione di far eseguire una copia autentica della pagina web da parte del notaio; considerata tuttavia l’onerosità di tale soluzione, si potrebbe prospettare la possibilità che l’attività di accertamento dell’avvenuta pubblicazione venga affidata al collegio sindacale, che la attesta in un documento formale di cui si assume la responsabilità nei confronti dei soci e dei terzi.

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