Legittimazione attiva alla richiesta di rimborso delle imposte nell’ambito del consolidato fiscale

Nell’ambito di una richiesta di rimborso di imposta è stata eccepita la carenza di legittimazione attiva in capo alla società controllata avendo la società optato per la tassazione di gruppo in ambito consolidato.

La questione secondo il Dipartimento Difesa tributaria trova soluzione sulla base dei principi generali che regolano il diritto tributario, in quanto verte nella corretta individuazione del soggetto passivo d’imposta nel rapporto giuridico d’imposta nell’ambito del consolidato fiscale ex art. 117 TUIR. Il soggetto destinatario dell’obbligazione tributaria nel consolidato fiscale è colui il quale ha anche la legittimazione a far valere tutti gli effetti giuridici ad essa correlati, compresa quindi la richiesta di rimborso. In tale contesto è stato individuato e delineato il ruolo che assume la società consolidante all’interno del rapporto giuridico d’imposta che, però, resta proprio della società consolidata.

La consolidante non estromette la consolidata dalla qualifica di soggetto passivo d’imposta; al riguardo si osserva che restano in capo alla consolidata tutti gli obblighi di pagamento dei tributi per rivalsa, l’obbligo di presentare la propria dichiarazione dei redditi, la legittimazione passiva quale soggetto destinatario degli atti di accertamento sul proprio reddito, nonché la legittimazione attiva sul piano processuale.

La normativa sul consolidato fiscale ha solo esteso alla società consolidante il pagamento dell’imposta emergente dal consolidato per il reddito proprio della consolidata, che resta coobbligata in solido. La società consolidata resta il soggetto passivo del rapporto giuridico d’imposta, e quindi il soggetto legittimato a richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate. Alla stessa conclusione si giunge analizzando gli altri istituti analoghi conosciuti dal nostro ordinamento, ossia la sostituzione d’imposta e la responsabilità d’imposta, ove è normativamente stabilito che anche il sostituito (che non è nemmeno soggetto passivo d’imposta) può presentare l’istanza di rimborso (art. 37 e 38 DPR 602).
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