Società di comodo: impugnazione del diniego di disapplicazione

E' stato chiesto al Dipartimento Difesa tributaria se il atto di diniego alla disapplicazione emesso dalla Direzione Regionale delle Entrate possa essere impugnato innanzi alla competente Commissione Tributaria.

In adesione a quanto sostenuto dalla Suprema Corte secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 DLGS 546/92 è suscettibile di interpretazione estensiva: in particolare sono stati ritenuti impugnabili (non obbligatoriamente, ma in via facoltativa) anche gli atti che, pur non essendo tipizzati nell'art. 19 del, portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, facendo sorgere in capo al contribuente stesso l'interesse (ex art. 100 c.p.c.) a chiarire la propria posizione riguardo a tale pretesa.

Ed è proprio questo il caso del diniego di disapplicazione, che costituisce il primo atto con il quale l'amministrazione, a seguito di una fase istruttoria e di una valutazione tecnica, e con particolari garanzie procedimentali, porta a conoscenza del contribuente, in via preventiva, il proprio convincimento in ordine ad una specifica richiesta, relativa ad un determinato rapporto tributario, con l'immediato effetto di incidere, comunque, sulla condotta del soggetto istante in ordine alla dichiarazione dei redditi in relazione alla quale l'istanza è stata inoltrata.

Sulla base di tali assunti si ritiene che l'atto di diniego sia comunque impugnabile in via facoltativa e senza che la mancata impugnazione pregiudichi la posizione del contribuente che decida di non adeguarsi all'atto di diniego stesso.

La tesi è stata peraltro accolta anche dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto ed è stata condivisa anche dalla recentissima sentenza n. 11929/2014, in cui la Suprema Corte ha ribadito che l'impugnazione del diniego di disapplicazione di norme antielusive è una facoltà (e non un onere) del contribuente.
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