Società immobiliari e reviviscenza della Strumentalità per destinazione

01/04/2005

di Marco Ghelli e Monica Secco

Sulla rilevanza della destinazione all'attività d'impresa degli immobili strumentali per natura: dalla participation exemption, alle rivalutazioni, alle assegnazioni ai soci.
Il concetto di "immobile strumentale per natura" ha per lungo reso irrilevante la distinzione tra immobili utilizzati direttamente per l'attività d'impresa, immobili locati a terzi a fini di investimento, ed immobili locati a società del gruppo, nei cui confronti si svolge un'attività di direzione e coordinamento.Queste ulteriori distinzioni hanno rivestito negli ultimi anni qualche interesse ai fini di specifiche leggi, quali quelle di rivalutazione e di estromissione dei beni d'impresa e sull'assegnazione agevolata dei beni ai soci. Oggi, però la "destinazione" di beni comunque già strumentali "per natura" diventa ancora più rilevante a seguito dell'esclusione della "participation exemption" per le società immobiliare. Con il presente intervento cercheremo di analizzare quando un immobile "strumentale per natura" affittato a terzi possa essere considerato immobile destinato all'attività dell'impresa cercando di distinguere fra l'immobile detenuto come mero investimento ed immobile affittato a terzi ma utilizzato come strumentale per l'esercizio dell'attività d'impresa. Segue

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