Start up innovative – Deroghe al diritto societario

E’ stato chiesto al Dipartimento Company Law ed Operazioni Straordinarie quali siano le deroghe al diritto societario previste per le “Start-up innovative” ex D.L. 179/2012.

L’art. 26 del predetto decreto legge prevede le seguenti deroghe al diritto societario:
  1. <(i)>Riduzione del capitale per perdite: in caso di riduzione del capitale di oltre un terzo della start up innovativa, il termine entro il quale la perdita deve essere diminuita a meno di un terzo viene posticipato al secondo esercizio successivo (in luogo del primo esercizio successivo così come stabilito dagli artt. 2446 co. 2 e 2482-bis co. 4 c.c. rispettivamente per spa ed srl). In caso di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale della start up innovativa, l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo. Fino alla chiusura dell’esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, primo comma, punto 4), e 2545-duodecies del codice civile. Qualora il capitale sociale non risulti reintegrato al di sopra del minimo legale entro l’esercizio successivo, l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio è tenuta a deliberare secondo la disciplina ordinaria.
  1. <(ii)>Deroghe per le start up innovative Srl: in caso di start up innovativa costituita nella forma di S.r.l., alla disciplina ordinaria vengono previste le seguenti deroghe:
  •  rispetto all’art. 2468 co 2 e 3 c.c., l’atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie;
  • rispetto all’art. 2479, co. 5 c.c., l’atto costitutivo può creare categorie di quote anche prive del diritto di voto o con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, o anche con diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
  • rispetto all’art. 2468 co. 1 c.c. le quote di partecipazione possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dalle leggi speciali;
  • rispetto all’art. 2474 c.c. che vieta operazioni sulle proprie partecipazioni, il divieto cade qualora l’operazione stessa sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l’assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell’organo amministrativo, prestatori d’opera e servizi anche professionali;
  • l’atto costitutivo può prevedere, a seguito dell’apporto da parte di soci o di terzi anche di opera o servizi, l’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del voto nelle decisioni dei soci ex artt. 2479 e 2479-bis c.c.

Le deroghe di cui ai punti (i) e (ii) operano in presenza della qualifica di start up innovativa e solo nel corso dei primi 4 anni dalla costituzione della società ovvero fintantoché la start up innovativa non perda i requisiti richiesti dalla legge prima del decorso dei 4 anni. Viene stabilito tuttavia che, con riferimento alle clausole inserite nell’atto costitutivo della start up innovativa Srl, in tema di categorie di quote ed emissione di strumenti finanziari (art. 26 co. 2, 3 e 7 del DL 179/2012), queste mantengano efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi (art. 31 co. 4 del DL 179/2012).

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