La possibilità per il curatore fallimentare di eccepire la prescrizione presuntiva

01/09/2023

La possibilità per il curatore fallimentare di eccepire la prescrizione presuntiva
ll nostro Giorgio Aschieri commenta, su ALL IN Giuridica di SEAC, la Sentenza della Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 29 agosto 2023, n. 25442.

La decisione in commento, non a caso affidata alle Sezioni Unite della Suprema Corte, contiene una serie di questioni processuali di grande rilievo; la Cassazione ha infatti risolto una serie di tematiche, la cui definizione non era affatto scontata, in modo assolutamente approfondito e condivisibile.

E' anzitutto corretto consentire al curatore fallimentare l'utilizzo dello strumento della prescrizione presuntiva: la stessa può essere opposta da chiunque vi abbia interesse (art.2939 c.c.) ed è diritto/dovere del curatore, quale rappresentante della massa dei creditori, eccepirla in loro vece, per non privarli della piena tutela giuridica (del resto, come precisa la Cassazione, viene al riguardo in rilievo l'attività gestoria del curatore, soprattutto dopo la Novella del 2006, come attività per certi versi assimilabile a quella del liquidatore sociale).

Se però è concesso al creditore tale strumento, secondo le Sezioni Unite deve essere giocoforza permesso al creditore il deferimento del giuramento decisorio (del resto lo prevede espressamente l'art.2960 c.c.). Senza tale strumento la tutela del creditore – affidata solo alle ammissioni del debitore o a presunzioni di segno contrario – non sarebbe piena e sarebbe quindi violato il diritto costituzionale di difesa.

Ma chi può prestarlo? Risposta delle Sezioni Unite: il curatore e non il fallito, che ha perso la capacità processuale (vedasi, in tal senso, l'art.43 L.F.).

Risolti i non banali problemi di cui sopra, rimaneva da stabilire quale fosse la conseguenza della dichiarazione di non conoscere dell'esistenza di tale debito. La questione non era ovviamente univoca, perché il curatore si trova in posizione di terzietà e quindi appariva piuttosto problematico attribuire alla sua non conoscenza dei fatti la stessa efficacia di quella della parte.

Le Sezioni Unite hanno però tenuto conto, nella loro decisione, di due elementi. Anzitutto, come sopra esposto, se fosse concesso al curatore eccepire la prescrizione presuntiva e poi, in sede di giuramento, “trincerarsi dietro la non conoscenza dei fatti”, si renderebbe del tutto inutile l'unico strumento accordato al creditore per contrastare l'eccezione. Questa interpretazione sarebbe quindi incostituzionale e quindi è parsa evidentemente inammissibile.

In secondo luogo, se il curatore formula l'eccezione deve essere in grado di affermare che il pagamento si è verificato. Cosa che lo stesso deve fare, quale “gestore” della massa fallimentare, nell'ambito delle interlocuzioni con il fallito e più in generale nell'esame della documentazione dell'impresa, che è nella disponibilità del curatore fallimentare ai fini di tale attività gestoria.

Di nuovo, pertanto, viene in rilievo l'aspetto “gestionale” della curatela, che evidenzia la figura non meramente rappresentativa e processuale del curatore, ma risalta tutto il complesso di attività che lo stesso deve compiere, per la miglior tutela del ceto creditorio.

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