L’omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti di una società calcistica in presenza di rigetto delle proposte transattive da parte della PA

19/07/2023

L’omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti di una società calcistica in presenza di rigetto delle proposte transattive da parte della PA
ll nostro Giorgio Aschieri commenta, su ALL IN Giuridica di SEAC la recente Sentenza (9/6/2023) del Tribunale di Reggio Calabria, sez. Fallimentare, nella quale si affrontano vari temi attinenti all'applicazione del CCII in relazione all'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti della società Reggina 1914 s.r.l., in particolare operando il giudizio di cram down nella transazione fiscale e previdenziale.

Il cram down intende superare ingiustificate e irragionevoli resistenze alle soluzioni concordate da parte della PA, spesso registrate nella prassi.

La decisione in questione è di sicuro interesse, non solo per la notorietà mediatica del debitore (Reggina 1914), ma soprattutto perché fornisce una articolata e convincente applicazione del c.d. “cram down” nell’accordo di ristrutturazione con transazione fiscale, come previsto dall’art.63 comma 2-bis CCII.

Con questo istituto si permette al Tribunale di omologare l’accordo di ristrutturazione, con effetti vincolanti nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria (nonché di INPS ed INAIL), anche laddove tali Enti abbiano rifiutato la proposta di composizione della debitrice o semplicemente non l’abbiano riscontrata.

L’unico requisito per questa omologazione forzosa è che, a giudizio del Tribunale, la proposta sia per tali Enti vantaggiosa rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (ossia il “vecchio” fallimento).

Leggi l'approfondimento su ALL IN Giuridica

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