Si restringe la facoltà di produrre nuovi documenti nell’appello tributario

11/04/2024

Si restringe la facoltà di produrre nuovi documenti nell’appello tributario
A cura di Marco Bevilacqua

Con Sentenza n. 9635/2024 la Cassazione ha statuito che, nel processo tributario, ove la parte abbia prodotto tardivamente documenti in primo grado, essa deve costituirsi tempestivamente in appello depositando nuovamente tali documenti, non potendo altrimenti il giudice esaminarli, ancorché controparte abbia sugli stessi interloquito.

Al riguardo occorre considerare che, ove si ritenessero qualificabili in appello come “nuovi” i documenti già prodotti in primo grado seppur tardivamente, come ritenuto nella citata pronunzia, per effetto dell’art. 58 del D.Lgs. n. 546/92, così come novellato dal D.Lgs. n. 220/2023 di riforma del contenzioso tributario, detti documenti, con riferimento ai giudizi instaurati dal 05/01/2024, non risultano comunque più producibili in appellosalvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.




 

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