Accertamento maggiori redditi e società “a ristretta base azionaria”: la Cassazione applica la presunzione con profilo “rovesciato” - Dai soci alla Società

20/10/2020

Accertamento maggiori redditi e società “a ristretta base azionaria”: la Cassazione applica la presunzione con profilo “rovesciato” - Dai soci alla Società
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 19780/2020, affronta un caso particolare di applicazione della presunzione di maggiori redditi conseguenti alla ristretta base azionaria. 

Usualmente, i soci di tali società subiscono l’accertamento in quanto prima viene accertata la sussistenza in capo alla società di redditi sottratti a imposizione e successivamente l’Ufficio, sulla base della ristretta base azionaria, accerta presuntivamente la distribuzione di detto reddito in capo ai soci.

Nella Sentenza in oggetto, vi è invece un' “inversione accertativa presuntiva” in quanto prima si è proceduto ad un accertamento in capo ai soci per dei versamenti/finanziamenti da questi effettuati nella società. Dalla sentenza emerge come la società contribuente non avesse fornito, in relazione alle anticipazioni ricevute dai soci, "alcuna prova in ordine alla provenienza del denaro relativo ai versamenti erogati dalle parti... l'esiguità dei redditi dei singoli (configura) l'indizio di un occultamento fiscale di utili conseguiti dalla società. Distribuiti ai soci e, successivamente, tradotti in versamenti nella società”.

Secondo la Corte, la C.T.R., nel motivare la propria decisione, ha evidenziato come la Società "non ha fornito una prova che, concretamente, dimostri la provenienza delle somme versate (dai soci quali anticipazioni in favore della società e) che, per la loro rilevanza, non trovano sostegno economico nella condizione reddituale dagli stessi posseduta"; sicché "l'esiguità dei redditi dei singoli (soci configura) l'indizio di un occultamento fiscale di utili conseguiti dalla società. Distribuiti ai soci e, successivamente, tradotti in versamenti alla società”. 

La Sentenza evidenzia come tale assunto sia conforme all'orientamento della Cassazione, secondo la quale: 
 
  • La presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico – induttivo del reddito d'impresa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile; in tali casi, pertanto, è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti - maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (arg. da Cass., Sez.5, 18.5.2012, n. 7871, Rv. 622907-01). 
 
  • Nell'ipotesi - quale quella di specie di società di capitali a ristretta base sociale, è ammessa la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci (nella specie, peraltro, coniugi) nella gestione sociale, con la conseguenza che, una volta ritenuta operante detta presunzione, spetta poi al contribuente fornire la prova contraria (arg. da Cass., Sez. 6-5, 24.1.2019, n. 1947, Rv. 652391- 01. 
 
  • L'esiguità dei redditi dei soci conferenti, inidonea a giustificare i finanziamenti alla società in misura conforme all'impegno dagli stessi assunto è, al contrario, circostanza idonea a fondare una presunzione di distribuzione di utile extrabilancio (arg. da Cass., Sez. 5, 6.9.2013, n. 20514).
 
  • Le anticipazioni dei soci, laddove (come nella specie) siano ingiustificate possono essere considerate quali ricavi in nero  (arg. da Cass., Sez. 5, 7.6.2017, n. 14066).
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