Ammissibilità di conferimenti d’azienda contestuali

Nell’ambito di una complessa operazione straordinaria, finalizzata alla riorganizzazione di un Gruppo societario operante a livello internazionale, è stato chiesto al Dipartimento Company Law ed Operazioni Straordinarie se sia possibile procedere alle seguenti operazioni:
  1. “aumento di capitale da parte di Alfa Srl da liberarsi mediante conferimento in natura da parte di Beta Snc;
  2. contestuale conferimento, da parte di Alfa Srl, di: a) un ramo d’azienda (parte del quale deriva dal conferimento di Beta Snc) in Gamma Srl; b) un ramo d’azienda (parte del quale deriva dal conferimento di Beta Snc) in Delta Srl”.
La richiesta era volta a conoscere l’ammissibilità delle operazioni nei termini sopra indicati, considerato che, da un lato, ai sensi dell’art. 2436, c. 5, c.c., richiamato dall’art. 2480 c.c. “la deliberazione non produce effetti se non dopo l’iscrizione” e, dall’altro lato, le quote corrispondenti ai conferimenti di beni in natura devono essere interamente liberate al momento della sottoscrizione (si veda sul punto l’art. 2464 c.c., cui rinvia l’art. 2481 bis c.c.).
Per valutare l’ammissibilità dell’operazione prospettata, si è dovuto preliminarmente affrontare la tematica dell’efficacia delle deliberazioni di modifica dello statuto, arrivando alla conclusione ― sulla base del tenore letterale della norma e secondo quanto sostenuto da autorevole dottrina ― che l’iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese è configurabile come una condicio iuris (condizione sospensiva legale) che, pertanto, incide sull’efficacia dell’atto e non sulla sua validità. A conferma della rilevanza della delibera di modificazione statutaria in attesa di iscrizione, si è espressa anche la Massima n. 19 del Consiglio Notarile di Milano, secondo cui il principio stabilito dall’art. 2436 c.c. non impedisce ai competenti organi sociali di assumere delibere fondate su modificazioni statutarie approvate ma non ancora iscritte nel Registro delle Imprese. Si è ritenuto peraltro che, anche prima dell’iscrizione, la deliberazione sia produttiva di effetti per la società (e per i terzi sottoscrittori, nel caso di aumento di capitale), nello stesso modo in cui produce effetti un negozio condizionato sospensivamente ex lege, considerando conseguentemente ammissibili atti di esecuzione della delibera e negozi attuativi, sottoposti alla condizione legale dell’iscrizione della delibera.
La questione prospettata ha implicato inoltre di considerare la necessità dell’immediata liberazione integrale delle quote corrispondenti ai conferimenti in natura; sul punto, si è ritenuto che la configurazione dell’iscrizione come condicio iuris, consenta di ricondurre il conferimento del bene in natura, effettuato a liberazione dell’aumento a pagamento sottoscritto, allo schema del negozio condizionato. Pertanto, poiché il conferimento della proprietà del bene in natura verrebbe effettuato in pendenza dell’iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera di aumento del capitale sociale – suo presupposto – ne consegue che la società acquisti immediatamente la titolarità del bene conferito in virtù del principio del consenso traslativo di cui all’art. 1376 c.c., potendo disporre del diritto nei limiti di cui all’art. 1357 c.c.. Con riferimento al caso esaminato, si è ritenuto, di conseguenza, che la società Alfa Srl, conferitaria dell’azienda, potesse, a sua volta, conferire quanto ricevuto in favore delle società sopra indicate, essendo la stessa già divenuta proprietaria dell’oggetto del conferimento secondo quanto statuito dall’art. 1376 c.c..
Alla luce di quanto esposto, si è pertanto ritenuto che le operazioni come sopra prospettate siano ammissibili. Si è voluta tuttavia sottolineare l’importanza di porre particolare attenzione alla redazione delle relative perizie volte ad individuare l’oggetto del conferimento, agli aspetti contabili riguardanti la corretta formazione del capitale delle conferitarie (con imputazione del conferimento dapprima a patrimonio e successivamente a capitale quando la delibera di aumento avrà acquisito efficacia ex art. 2436, c. 5, c.c.) e alla posizione degli amministratori delle singole società con riferimento agli obblighi gestori e conseguenti responsabilità.

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