Autotutela tributaria solo in due casi

01/03/2021

Autotutela tributaria solo in due casi

A cura di Marco Bevilacqua

 
La Cassazione, con la recente pronuncia n. 23249/2020, ha ritenuto condivisibile che, al cospetto di un provvedimento definitivo, l’autotutela dell’Amministrazione tributaria possa avvenire solo in due casi: 1) sopravvenuta insorgenza di elementi nuovi non prima sindacabili; 2) errori macroscopici rilevabili chiaramente e tali da rendere palesemente contraddittorio od assurdo l’esito a cui l’atto è addivenuto. La statuizione appare d’interesse, giacché, seppur con un’elencazione che può apparire restrittiva, sintetizza le ipotesi dell’autotutela tributaria, offrendo utili spunti, in particolare con riferimento alla possibilità di far valere elementi sopravvenuti.

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