Azione revocatoria ordinaria dell'atto di conferimento in trust

25/07/2022

Azione revocatoria ordinaria dell'atto di conferimento in trust
A cura di Giorgio Aschieri

Il rimedio dell’azione revocatoria ordinaria, in quanto finalizzato a paralizzare qualsivoglia iniziativa del creditore sul patrimonio del disponente, ben si presta ad essere utilizzato nei confronti dell’atto di conferimento in trust, istituito successivamente al sorgere del credito ed in cui il disponente segreghi in favore dei figli minori determinati beni immobili.
L’applicabilità dei rimedi previsti dall’ordinamento normativo interno (quindi anche la fattispecie di cui al’art.2901 c.c.) discende dall’art.15 paragrafo primo lettera e) della Convenzione dell’Aja, ratificata con legge 364/1989.


La decisione in esame, resa dal Tribunale di Verona, affronta il caso in cui l’amministratore di una società fallita, poco prima della dichiarazione di fallimento, istituì un trust autodichiarato regolato della Legge di Jersey a favore dei propri figli, avente ad oggetto diversi immobili a lui intestati.

La curatela attrice impugnò tale atto, graduando le proprie domande ed agendo in via principale con azione revocatoria ordinaria e, in subordine, con azione di simulazione o dichiarazione di “sham trust” (si tratta di un istituto di diritto anglosassone, piuttosto simile alla simulazione ma non coincidente), o infine chiedendo che il Tribunale ne negasse il riconoscimento, ai sensi dell’art.13 della Convenzione dell’Aja ratificata con legge 364/1989, considerandolo come trust interno “ripugnante” secondo l’ordinamento giuridico italiano.

Come esattamente rilevato nella sentenza in commento, l’applicazione del trust fa salve le regole di diritto pubblico interno, tra cui l’applicabilità dell’azione revocatoria in caso di insolvenza (art.15 della Convenzione). E pertanto il giudice adìto, rilevata la piena fondatezza della domanda, ha ritenuto di decidere la causa facendo applicazione di tale istituto (il convenuto era tra l’altro rimasto contumace).

In linea astratta, avrebbero comunque avuto fondamento anche le ulteriori domande proposte dalla curatela.

Ed infatti, anche l’azione di simulazione ricade a sua volta nell’ambito dell’art.13 della Convenzione, mentre la declaratoria di “sham trust” sarebbe conseguita all’applicazione della Legge di Jersey all’atto impugnato, considerandolo quindi simulato secondo tale legislazione.

La dichiarazione di “ripugnanza” del trust consegue invece ad una esplicita previsione della Convenzione dell’Aja la quale, mentre prevede un riconoscimento sostanzialmente automatico dei trust aventi all’estero i principali elementi caratterizzanti, dispone invece tale filtro per i trust in cui gli elementi salienti (nazionalità delle parti del trust e ubicazione dei beni) facciano riferimento all’Italia piuttosto che a paesi di Common Law.

In questo caso, per “ripugnanza” si intende sostanzialmente la non meritevolezza dell’atto secondo il nostro ordinamento giuridico, con giudizio non dissimile a quello sulla causa dei contratti atipici.

Nel caso di specie, il possibile giudizio di “ripugnanza” avrebbe potuto conseguire al fatto che il disponente, in qualsiasi momento, avrebbe potuto “azzerare” il trust nominando un nuovo trustee di propria stretta fiducia e sé stesso come beneficiario, rientrando così celermente nella piena disponibilità dei beni in trust.

Attesa peraltro la pacifica applicazione dell’azione revocatoria ordinaria al trust, il Tribunale ha saggiamente accolto tale azione, che creava meno quesiti rispetto alle altre proposte in via gradata.
 

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