Concordato preventivo: rapporti tra l’imprenditore e gli organi della procedura

Sono socio ed amministratore unico di una SRL unipersonale. Opero nel settore dell’accoglienza turistica (gestisco infatti diversi B&B) e finora l’azienda è andata piuttosto bene, con incremento costante dei ricavi e con buoni guadagni. Ora però causa Coronavirus la situazione è drammatica: è tutto fermo e non vedo segnali di ripresa. I dipendenti sono in cassa integrazione,  l’istruttoria della banca per il prestito richiesto è finalmente terminata e ci sono alcuni aiuti con le nuove normative. Sono molto preoccupato, soprattutto perché non riesco a capire quando ricomincerò a lavorare seriamente e, in questo contesto, prendere i soldi dalla banca – che prima o poi dovrò restituire – non è che mi piaccia molto. Parlando con dei colleghi, ho sentito parlare del concordato in continuità come possibile soluzione dei miei problemi. Vorrei anzitutto capire fino a che punto, se prenderò questa via, potrò continuare a gestire la mia azienda e quanto invece dovrò litigare con il commissario nominato dal Tribunale. Potreste chiarirmi le idee su questo punto? 


Anticipiamo subito la risposta, nel modo più semplice che mi riesce, per poi spiegare meglio alcuni aspetti essenziali: il concordato in continuità appare, nel suo caso, un’ottima soluzione, a patto che lei riesca a finanziare la società durante alla procedura, fino all’omologa (ossia il momento in cui i creditori hanno approvato la proposta concordataria ed il Tribunale verifica che tutta la procedura seguita sia corretta). 

Il vero problema è preparare un business plan credibile, sul quale un perito (asseveratore) possa “metterci il cappello” e dire che le previsioni del piano sono fattibili, ossia ragionevoli. Meglio sarebbe, vista l’estrema incertezza del momento, guadagnare tempo mediante una domanda di “concordato in bianco”, in modo da aprire la procedura di concordato vero e proprio quando le prospettive economiche generali – e quelle della sua azienda in particolare – saranno più chiare.

Quanto invece ai rapporti col Tribunale e col commissario non dovrebbero esserci problemi insormontabili se lei si comporta in modo coerente e trasparente (fornendo tempestivamente tutte le informazioni che le saranno richieste) e se effettivamente la procedura può portare al risanamento dell’azienda e non solamente ad una perdita di tempo e di soldi. Esito questo che ora è molto difficile da prevedere, ma sicuramente sarà più chiaro col passare del tempo. 

Anzitutto il rapporto col commissario: nella fase di concordato in bianco il suo intervento è più limitato, perché si occupa soprattutto del monitoraggio dell’andamento aziendale, per relazionare mensilmente il Tribunale fallimentare. Al riguardo, come predetto, se lei è tempestivo nel fornire tutti i dati richiesti (in primo luogo gli estratti conto delle banche), non dovrebbero esserci particolari problemi. Chiaramente se l’azienda nel primo periodo genererà perdite, si aspetti che il Commissario sia molto vigile e le faccia un po’ di pressione, con riferimento alla gestione ed al buon fine della procedura: se però sarà nominata una persona mediamente preparata e ragionevole, credo che riuscirà a fargli capire che in questo settore economico ed in questo momento solo un miracolo può portare in utile l’attività aziendale.

E’  evidente che nella gestione ordinaria dell’azienda lei non ha alcun limite, salvo il fatto che non può pagare debiti sorti prima dell’inizio della procedura senza autorizzazione del Tribunale (cosa che potrebbe avvenire solamente nel caso di “fornitori strategici”, ossia di quelli non sostituibili e senza i quali l’operatività aziendale è seriamente pregiudicata).

Diverso è invece se lei intende effettuare attività di amministrazione straordinaria (ad es: vendere o acquistare un immobile, o fare altri investimenti o dismissioni importanti): in questo caso serve l’autorizzazione del Tribunale, previo parere del commissario, che è importante ai fini della decisione. Chiaramente in questo caso la gestione del rapporto con il commissario è chiaramente molto importante.

Stesso discorso vale se lei intende richiedere la finanza prededucibile. Nel corso della procedura (anche nella fase prenotativa) è possibile ottenere dei finanziamenti prededucibili, ossia da pagarsi prima di tutti quelli sorti prima dell’inizio della procedura concordataria (compresi quelli dei dipendenti, per intenderci), se gli stessi sono funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori. Essendo prededucibili, se l’azienda ha degli attivi adeguati – elemento da approfondire – si può sperare di ottenere ragionevolmente dei finanziamenti, sostitutivi rispetto a quelli del Decreto Liquidità.

Per ottenere questi finanziamenti serve l’autorizzazione del Tribunale previo, ancora una volta, il parere del Commissario, il quale si confronterà col suo perito asseveratore di cui si parlava: anche qui, se la procedura è gestita in modo lineare e trasparente e l’azienda ha effettive probabilità di risanarsi, è verosimile poter ottenere questa autorizzazione, fermo restando che la principale difficoltà deriverebbe dal fatto che questi finanziamenti, al momento del rimborso, difficilmente avranno portato ad utile di gestione perché quel momento non sembra affatto vicino.
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