Coronavirus - Proroghe fiscali e primi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate

14/04/2020

Coronavirus - Proroghe fiscali e primi chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate
    Con la Circolare dello Studio (link) Vi abbiamo informato in merito al D.L. n. 23/2020 che, al fine di permettere alle imprese di far fronte alla crisi di liquidità causata dall’emergenza Coronavirus, ha prorogato i versamenti in autoliquidazione in scadenza nel mese di aprile 2020 e nel mese di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all’imposta sul valore aggiunto e ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l'assicurazione obbligatoria, purché l’impresa abbia subito una contrazione del fatturato rispetto ai mesi di marzo e aprile relativi al periodo d’imposta precedente.

Con la Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020, (link) l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito a tali sospensioni fornendo specifiche indicazioni sulla loro applicazione nonché altre indicazioni relative alla proroga di altri adempimenti fiscali, misure urgenti in materia di accesso al credito e interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
In particolare la Circolare si è espressa in ordine ai requisiti per usufruire del rinvio dei versamenti fiscali e contributivi per i mesi di aprile e maggio 2020. Ai sensi dell'art. 18 del DL 23/2020, è, infatti, necessaria una riduzione del fatturato o dei corrispettivi (in misura del 33% o del 50%, a seconda che i ricavi o compensi 2019 siano inferiori o meno alla soglia di 50 milioni) nel mese oggetto del versamento (marzo e aprile 2020) rispetto allo corrispondente mese dello scorso anno (marzo e aprile 2019).
Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi è da effettuarsi prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica IVA del mese di marzo e del mese di aprile (raffrontando comunque ciascun mese del 2020 con il corrispondente mese del 2019), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA.
La data da prendere come riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate, coincide con la data della fattura, mentre per le fatture differite è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura.
Nei casi in cui non sussista l'obbligo dell'emissione della fattura o di certificazione dei corrispettivi, il riferimento al fatturato e ai corrispettivi può essere esteso al concetto di ricavi e compensi
La Circolare ha chiarito inoltre l’applicazione della proroga IVA anche per i contribuenti trimestrali.

  
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