Coronavirus - Sospensioni dei termini per i versamenti fiscali e contributivi – Novità del DL “Cura Italia” conv. L. 24.4.2020 n. 27

04/05/2020

Coronavirus - Sospensioni dei termini per i versamenti fiscali e contributivi –  Novità del DL “Cura Italia” conv. L. 24.4.2020  n. 27
In sede di conversione del DL 17.3.2020 n. 18, nella Legge 24.4.2020 n. 27, pubblicata sul S.O. n. 16 alla G.U. 29.4.2020 n. 110 ed entrata in vigore il 30.4.2020, sono state apportate le seguenti modifiche:

-    Sospensione dei termini versamenti relativi ai soggetti che svolgono attività in determinati settori maggiormente colpiti dall’emergenza
Sono stati inseriti anche gli esercenti di librerie, che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite. Anche tali soggetti possono quindi beneficiare, senza altre condizioni, delle sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti.

-    Sospensione dei termini versamenti relativi ai soggetti residenti o con sede operativa nelle Province maggiormente colpite -  ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA
In sede di conversione del DL 18/2020, tra le Province maggiormente colpite dall’emergenza è stata aggiunta la Provincia di Brescia.

-    Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive - estensione della sospensione ai versamenti iva
Per effetto delle modifiche all’art. 61 del DL 18/2020 apportate in sede di conversione, la sospensione fino al 31.5.2020 si applica anche ai versamenti IVA

-    Sostituti d’imposta con sede legale od operativa nei primi comuni “zona rossa”
L’art. 61 co. 4 del DL 18/2020, come modificato in sede di conversione, è stato stabilito che il versamento delle suddette ritenute non operate deve essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi:
  • in un’unica soluzione entro il 31.5.2020 (termine che, cadendo di domenica, slittaall’1.6.2020);
  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di maggio 2020.
Il versamento delle ritenute non operate può avvenire anche mediante il sostituto d’imposta.

Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo della Circolare

 
Consulta la circolare
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