Definizione anticipata di un prestito obbligazionario in una SpA a ristretta base sociale e incasso giuridico del premio per anticipata estinzione – Consulenza del dipartimento confermata da Interpello

28/12/2016

Il Dipartimento Consulenza Tributaria Corporate è stato coinvolto in sede di trasformazione di una Spa in una Sas, su taluni aspetti fiscali relativi alla chiusura in via anticipata di un prestito obbligazionario con tassi di remunerazione normali e di mercato rispetto al momento dell’emissione, ma oggi molto oneroso per la società.
La vicenda si caratterizza dal fatto che emittente è una società holding a ristretta base azionaria, che ha obbligazionisti, soci e amministratori sostanzialmente coincidenti; inoltre la SpA non dispone delle risorse finanziarie necessarie per il rimborso anticipato dei prestiti.

I prestiti contenevano una clausola per la quale il Consiglio di Amministrazione, in ogni momento, può richiamare le obbligazioni pagando un premio per l’estinzione anticipata del prestito (PREMIO), dovuto nel caso in cui la remunerazione nominale dei prestiti sia superiore a quella pro tempore ritraibile sul mercato.
La chiusura anticipata dei prestiti, da effettuarsi mediante rinuncia al rimborso degli stessi da parte degli obbligazionisti, anche soci, fa perdere agli stessi ogni diritto al PREMIO, e la fiscalità di questa rinuncia è l’oggetto della consulenza richiesta.

La rinuncia del PREMIO configura un oggettivo arricchimento della società che, tuttavia non è incassato dai soci. Il dubbio è se in questa fattispecie si deve configurare il c.d “incasso giuridico”, la cui conseguenza sarebbe che gli obbligazionisti conseguono un reddito tassabile ex art 44, comma 1, lettera b del TUIR.
Il Dipartimento, a seguito di una completa disamina, ha maturato taluni convincimenti che sono stati oggetto di interpello inviato alla Direzione Centrale Normativa, la quale ha confermato, tra le altre questioni sottoposte, la correttezza delle valutazioni effettuate dallo Studio sul punto.

In prima analisi si è condiviso che la rinuncia al PREMIO astrattamente può configurare la fattispecie dell’”incasso giuridico”, in quanto l’operazione patrimonializza la società, che si vede sgravata dall’onere del PREMIO (o dei maggiori tassi futuri), e tale patrimonializzazione, cioè arricchimento della società, deriva da un atto di disponibilità di ricchezza dei soci, presupposto applicativo dell’imposta sui redditi ex art 1 del TUIR (possesso di redditi in denaro o in natura).

In realtà dirimente sulla vicenda, per cui anche l’Agenzia ha ritenuto che non si abbia nel caso specifico ”incasso giuridico” , è che il diritto al PREMIO non è mai maturato in quanto sono i soci che hanno rinunciato al credito offrendo la rinuncia al rimborso dei prestiti alla società, e non la società che ha richiamato i prestiti, unica condizione che giuridicamente avrebbe fatto sorgere il diritto al PREMIO. 

 

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