Gli estratti di ruolo senza la prova della notifica sono idonei a provare il debito tributario

09/09/2020

Gli estratti di ruolo senza la prova della notifica sono idonei a provare il debito tributario
A cura di Alessandro Dalla Sega

Con l’ordinanza n. 18531 del 7.9.2020 la Corte di Cassazione ha stabilito che gli estratti di ruolo, anche in assenza di notifica delle cartelle di pagamento, sono idonei a fornire la prova dello stato di insolvenza del debitore ai fini della dichiarazione di fallimento. Con tali conclusioni la Cassazione ritorna sul delicato tema della validità probatoria degli estratti di ruolo ritenendo che siano di per se idonei a fornire la prova dei debiti tributari anche ai fini dell’insinuazione al passivo fallimentare.

Come noto l’estratto di ruolo è un documento contenente gli elementi della cartella di pagamento che, a sua volta, rappresenta un atto impositivo formato dal concessionario (Cass. SS. UU. N. 19704/2015). Tale estratto rappresenta la fedele riproduzione della parte di ruolo relativa alla pretesa, o alle pretese, creditorie azionate verso il debitore con le cartelle esattoriali, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa (Cass. n. 11943/2018 e Cass. n. 11141/2015). Oggigiorno i Curatori fallimentari si trovano a dover analizzare i predetti estratti, contenuti nella istanze di ammissione al passivo dell’Agenzia delle Entrate Riscossioni, e a stabilirne la valenza probatoria ai fini del riconoscimento del/dei tributi.

Si rileva che l’estratto di ruolo, in assenza della prova della notifica della cartella di pagamento, è sì idoneo a fornire la prova dei debiti tributari, come confermato anche dalla sentenza in commento, ma non è sufficiente al fine del riconoscimento degli oneri di riscossione (i.e. aggi, diritti di notifica e spese tabellari). Questi ultimi andrebbero invece riconosciuti solo in seguito alla produzione della/e cartelle di pagamento e delle relate di notifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ciò, non solo a dimostrazione dell’attività svolta da parte dell’Agente della Riscossione ma anche, in alcuni casi, al fine di verificare l’intervenuta interruzione della prescrizione dei crediti tributari azionati.

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