Lo stato di insolvenza non preclude l’accesso al nuovo strumento della composizione negoziata della crisi d'impresa

23/11/2022

Lo stato di insolvenza non preclude l’accesso al nuovo strumento della composizione negoziata della crisi d'impresa
A cura di Alessandro Dalla Sega
Con Sentenza del 8 novembre 2022, il Tribunale di Bologna non ha condiviso la tesi secondo cui sia precluso l’accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa alle società in stato di insolvenza. Secondo gli stessi giudici l’istituto non sarebbe dunque applicabile alle sole insolvenze sopravvenute nel corso del percorso di composizione negoziata giacché apparirebbe incongrua la scelta del legislatore di costruire una norma applicabile alle rare ipotesi in cui l’impresa divenga insolvente nell’arco di tempo dei pochi mesi di durata delle trattative.

Nel caso in esame il Tribunale, pur ritenendo difficile il risanamento dell’impresa ricorrente, ed avendo in precedenza rigettato la richiesta di autorizzazione ex art. 22 CCI a contrarre finanziamenti prededucibili, ha comunque accolto ed assicurato le misure protettive in ragione della valutata incapacità dell’alternativa liquidatoria a soddisfare, se non in minima parte, le aspettative dei creditori.

Il ragionamento seguito dal Tribunale sembrerebbe, infatti, in linea con l’impostazione data dal legislatore all’istituto stesso, dal momento che: non è previsto alcun filtro di ammissibilità all'accesso alla procedura di composizione negoziata; la commissione di cui all'art. 13 CCI si limita alla nomina dell'esperto di cui all'art. 12 CCI; le misure protettive ex art. 18 CCI si attivano automaticamente nel momento in cui vengono pubblicati nel registro delle imprese la richiesta di attivazione delle stesse e l’atto di accettazione dell’esperto; è prevista dall’art. 12 CCI la sterilizzazione dei poteri attribuiti al Pubblico Ministero dall’art. 38 CCI, la cui iniziativa è pertanto incompatibile con la composizione negoziata; il test di autodiagnosi, previsto dal Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, non richiede la dimostrazione dell'inesistenza di uno stato di insolvenza.

Stante quanto sopra, ad avviso del Tribunale, in sede di esame di conferma o revoca delle misure protettive, l’attenzione del Giudice deve rivolgersi non tanto alla verifica dello stato di insolvenza quanto alle possibilità di risanamento dell’impresa.

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