Non elusiva la scissione avente come beneficiaria la controllante della scissa: risposta Interpello Agenzia Entrate 282/2021

30/04/2021

Non elusiva la scissione avente come beneficiaria la controllante della scissa: risposta Interpello Agenzia Entrate 282/2021
di Amedeo Cesaro
 
Con la risposta all’Interpello n. 282 del 23.4.2021, l’Agenzia delle Entrate ha valutato non abusiva ex art. 10-bis L. 212/2000, una scissione societaria a favore dell’unico socio della scissa avente come oggetto di scissione i) le partecipazioni nelle società del gruppo non relative al core business, ii) tutti i rapporti finanziari di credito e debito con le società partecipate oggetto di scissione, iii) le disponibilità finanziarie eccedenti rispetto a quelle necessarie per sostenere le attività operative e iv) alcune figure professionali di profilo tecnico. L’Agenzia, quindi, “sdogana” l’operazione sotto ogni aspetto, dichiarando l’assenza di vantaggi fiscali indebiti.

I fatti
In data 23.4.2021 l’Agenzia delle Entrate, con risposta ad Interpello n. 282, ha risolto un quesito presentato dalla società istante, la quale richiedeva all’Amministrazione finanziaria una preventiva valutazione antiabuso ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 ai fini delle imposte sui redditi e le imposte indirette IVA e registro in merito all’operazione riorganizzativa di gruppo di seguito descritta.

Preliminarmente si fa presente che, come precisato nell’istanza, l’istante è una società sub-holding – controllata al 100% da Alfa S.r.l. – avente come oggetto sociale: a) l’attività di commercializzazione di prodotti vinicoli; b) l’attività immobiliare; c) la coltivazione di fondi, silvicoltura, allevamento di bestiame e itticoltura; d) la commercializzazione dei relativi prodotti; e) il coordinamento tecnico, finanziario e amministrativo delle società partecipate.

Entrando nel merito del quesito avanzato, l’operazione straordinaria progettata dall’istante consiste in una scissione parziale in favore della propria controllante Alfa S.r.l.. Nello specifico, per effetto dell’ipotizzata scissione, sarebbe assegnato alla società beneficiaria/controllante parte del patrimonio della società scindenda istante. In particolare, sarebbero assegnati ad Alfa S.r.l. i seguenti elementi patrimoniali:

1)    le partecipazioni nelle società del gruppo facente capo ad Alfa S.r.l. diverse da quelle agricole che resterebbero sotto il controllo dell’istante;
2)    tutti i rapporti finanziari di credito e di debito con le partecipate oggetto di scissione;
3)    le disponibilità finanziarie eccedenti rispetto a quelle necessarie per sostenere le attività operative della società istante e delle sue partecipate;
4)    alcune figure professionali di profilo tecnico tali da assicurare la gestione degli investimenti finanziari e di alcune funzioni di gruppo.

La scissione quindi, sostiene l’istante, ha evidenti finalità riorganizzative ed è diretta a riorganizzare le attività del gruppo facente capo ad Alfa S.r.l., trasferendo quelle attualmente condotte dalla società istante, ma non rientrati nel suo core business, alla società che ha come oggetto principale lo svolgimento di tali attività. Per effetto dell’ipotizzata scissione, quindi, la beneficiaria (alias Alfa S.r.l. e/o controllante) assumerebbe un «ruolo attivo di gestione e di finanziamento delle partecipate diverse da quelle destinate a restare sotto il controllo diretto ed indiretto della società istante, la quale si concentrerebbe nella commercializzazione dei prodotti vinicoli e nel coordinamento tecnico e gestionale delle partecipate dirette e indirette, operanti nella produzione agricola vitivinicola».

L’istante, infine, evidenzia che il passaggio del patrimonio della società scissa alla società beneficiaria non determinerebbe alcuna fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario dei beni d’impresa e che Alfa S.r.l, così come la scissa, non usufruisce di alcun sistema di tassazione agevolato; inoltre Alfa S.r.l. procederebbe all’applicazione di quanto previsto dall’art. 173 del TUIR in materia di ricostituzione dei vincoli fiscali e non vi è alcuna indiretta finalità divisionale di assets fra i soci persone fisiche.

Ciò premesso, quindi, l’istante – anche probabilmente visto il caratteristico oggetto d’impresa ed il particolare settore in cui operano parte delle società afferenti al gruppo – ha presentato istanza avente ad oggetto l’abuso del diritto di cui all’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 ai fini delle imposte sui redditi, imposte indirette IVA e registro.
 
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Prima di entrare nel merito del quesito avanzato, preliminarmente, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, affinché un’operazione possa essere considerata abusiva, si devono ravvisare congiuntamene tre presupposti costitutivi:

1)    la realizzazione di un vantaggio fiscale indebito, costituito da «benefici anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell’ordinamento tributario»;
2)    l’assenza di sostanza economia dell’operazione posta in essere consistente in «fatti, atti e contratti, anche fra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali»;
3)    l’essenzialità del conseguimento di un «vantaggio fiscale».

Altresì, l’Amministrazione finanziaria precisa anche che, come noto, il Legislatore ha chiarito espressamente che «non possono comunque considerarsi abusive quelle operazioni che, pur presentando i tre elementi sopra indicati, sono giustificate da valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale)».

Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate osserva che l’operazione di scissione di cui all’istanza è finalizzata a consentire alla società scissa di concentrarsi nella commercializzazione dei prodotti vinicoli e nel coordinamento tecnico e gestionale delle partecipate operanti nella produzione agricola vitivinicola, trasferendo quelle attività non rientrati nel suo core business. L’operazione in parola non configura alcun abuso del diritto e non consente la realizzazione di alcun vantaggio fiscale indebito poiché:

1)    non determina nessuna fuoriuscita degli elementi trasferiti dal regime ordinario dei beni d’impresa;
2)    il disegno riorganizzativo non prevede alcuna divisione di asset fra i soci persone fisiche;
3)    al pari della società scissa, la società beneficiaria non usufruisce di alcun sistema di tassazione agevolato e si atterrà alle disposizioni previste dall’art. 173 del TUIR in merito alla ricostituzione dei vincoli fiscali.

Ai fini IVA, l’Agenzia delle Entrate rileva che l’operazione non determina alcun profilo elusivo. Difatti l’operazione così come presentata dall’istante non è volta alla mera assegnazione dei beni della società scissa attraverso la formale attribuzione dei medesimi ad una società di “mero godimento” non connotata da alcuna operatività al solo scopo di usufruire del regime di neutralità fiscale, dato che, l’operazione di riorganizzazione aziendale, è finalizzata all’effettiva continuazione dell’attività d’impresa da parte della società beneficiaria della scissione.

Infine, dal punto di vista dell’imposta di registro, l’Agenzia delle Entrate conferma l’applicazione dell’imposta in misura fissa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/1986.

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