Quando si applica la ritenuta ridotta sui dividenti transnazionali?

29/09/2022

Quando si applica la ritenuta ridotta sui dividenti transnazionali?
Su Il Fisco 37/2022 il nostro Matteo Tambalo con il Collega Davide Greco commentano la sentenza della Corte di Cassazione 24 agosto 2022, n. 25195 ove la Suprema Corte è stata chiamata a giudicare di una controversia relativa ad una distribuzione transnazionale di dividendi che aveva coinvolto un ente previdenziale di diritto pubblico svizzero il quale, si era visto rigettare dall’Agenzia delle Entrate la richiesta di rimborso dell’eccedenza di imposta pagata sui dividendi ricevuti da alcuni suoi investimenti in società italiane, ritenendo di poter beneficiare della più favorevole aliquota convenzionale prevista dall’articolo 10 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera.

Particolarmente interessante e degno di nota il passaggio della sentenza relativo al concetto di benefial ownership di derivazione internazionale. In particolare, è stato ribadito che in virtu` della c.d. clausola del beneficiario effettivo potrà fruire dei benefici di derivazione convenzionale solo il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell’altro Stato contraente che abbia l’effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione.

Proprio sul tema della “definizione” di disponibilità giuridica si segnala l’interessante parallelismo offerto dalla Suprema Corte attraverso l’utilizzo del trust.

Detto parallelismo appare in effetti calzante dal momento che l’ente pensionistico in questione e il trustee condividono una nozione di disponibilità giuridica da intendersi quale facoltà di compiere atti di gestione e disposizione volti al raggiungimento dello scopo per il quale l’ente stesso e il trust sono stati istituiti; quindi, non nell’interesse proprio, ma di terzi.
Si ricorda peraltro come l’Agenzia delle entrate abbia piu` volte precisato che tale potere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui affidati debba essere effettivo, senza che lo stesso possa venire limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

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