Sul potere purgativo del giudice delegato in ordine alla cancellazione di una ipoteca

21/03/2024

Sul potere purgativo del giudice delegato in ordine alla cancellazione di una ipoteca
 

«Nel sistema della legge fallimentare, l'art.108, secondo comma, prevede il potere purgativo del giudice delegato in stretta ed esclusiva consonanza con l'espletamento della liquidazione concorsuale dell'attivo disciplinata nella Sezione II del Capo VI secondo le alternative indicate nell'art. 107, perché in essa il curatore esercita la funzione di legge secondo il parametro di legalità dettato nell'interesse esclusivo del ceto creditorio mediante gli appositi procedimenti destinati al fine; mentre è da escludere che la norma possa essere applicata – e il potere purgativo
esercitato dal giudice delegato – nei diversi casi in cui il curatore agisca nell'ambito dell'art. 72, ultimo comma, l.fall. quale semplice sostituto del fallito, nell'adempimento di obblighi contrattuali da questo assunti con un preliminare di vendita».

ll nostro Giorgio Aschieri commenta, su ALL IN Giuridica di SEAC, la Sentenza della Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, 19 marzo 2024, n. 7337.
 

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