Art. 2467 c.c. la Giurisprudenza torna a esprimersi sulla sua applicabilità

22/02/2016

di Matteo Tambalo

Diritto Fallimentare
Il presente breve contributo si pone l'obiettivo di illustrare due recenti sentenze- e le relative interessanti motivazioni - riguardanti il tema dell'applicabilità dell'art. 2467 c.c. alle S.p.A., oggetto di annoso dibattito.
Preliminarmente si ricorda che il testo dell'art. 2467 c.c., denominato "Finanziamenti dei soci" e rubricato nel Capo relativo alle s.r.l., prevede che "Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito. Ai fini del precedente comma s'intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento"; nessuna disciplina analoga è stata specificamente inserita all'interno del Codice Civile con riferimento alle società per azioni. Il Legislatore ha invece provveduto ad inserire similare previsione nell'ambito dlla disciplina relativa all'attività di direzione e coordinamento, e precisamente all'art. 2497 quinquies c.c., ove è previsto che "Ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da soggetti ad essa sottoposti si applica l'art. 2467 c.c."

Leggi l'articolo

Scarica l'articolo in formato pdf

Pubblicazioni/Eventi Directory:  Pubblicazioni Matteo Tambalo

Condividi su: linkedin share facebook share twitter share
Sigla.com - Internet Partner