CORONAVIRUS - Rapporto con le banche - Rinegoziazione del debito "win-win" confermata dal decreto liquidità

16/04/2020

La banca dimezza il suo rischio e l'impresa ottiene liquidità aggiuntiva da rimborsare in un arco temporale più lungo

Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”) sono state previste per le imprese ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario. Fra le diverse novità, per le PMI il decreto ha aumentato dall’80% al 90% la garanzia pubblica prevista dal “decreto cura Italia” (DL 18/2020), ha introdotto una garanzia del 100% per i prestiti sino a 25.000 euro ed ha introdotto la formula 90% MCC + 10% confidi alle aziende con fatturato sino a 3.200.000 euro.

Si evidenzia che la misura di concessione del credito garantito sui nuovi finanziamenti erogati a favore di soggetti la cui attività è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19 è conseguibile attraverso un iter semplificato; tuttavia si osserva che la concessione del finanziamento resta pur sempre assoggettata al normale iter di valutazione del credito e delle capacità di rimborso dello stesso.

Eppure la situazione contingente può presentarsi come un’ottima occasione per poter garantire all’80% le operazioni di rinegoziazione del debito. Infatti, secondo il dettato normativo, le banche possono “passare” un debito che è già in essere senza garanzie a debito garantito (dallo Stato) al patto però che concedano un ulteriore credito che sia maggiore di almeno un 10 % a quello precedente.

Più precisamente: un finanziamento a breve/medio/lungo termine di 100 senza garanzie che potrebbe di per sé creare ansia alla banca può essere chiuso e sostituito con un finanziamento a medio/lungo termine molto più elevato (ad esempio a 250) garantito all’80% dallo Stato in forza del “decreto cura Italia”/ “decreto liquidità”. Rinegoziando così il debito la banca dimezza il suo rischio a 50 (l’80% di 250 viene garantito e quindi la banca è esposta per i rimanenti 50 mentre originariamente era esposta per 100) e l’impresa ottiene liquidità aggiuntiva di 150 da rimborsare in un intervallo temporale più lungo (“win-win”). Verosimilmente comunque la banca assumerà sempre un atteggiamento restio a tale forte aumento di credito tendendo invece a proporre un aumento del fido limitato a solo il 10% in più, vale a dire al minimo richiesto dalla norma per dare le garanzie di Stato, sottolineando la necessità di dover valutare la capacità di rimborso del maggior importo. Tuttavia la presenza della garanzia statale può fungere da pretesto per trovare un punto di incontro per una reciproca soddisfazione. Il tutto, ovviamente, sulla base di un approccio sano che porta a chiedere finanziamenti che dovranno pur sempre essere restituiti e quindi con un’ottica di sostenibilità dell’operazione.

Le finalità perseguibili mediante tale modus agendi sono molteplici, fra le quali: la sostituzione di finanziamenti chirografari che non avevano la garanzia del Fondo MCC (e questo sarebbe il caso ideale); linee di anticipo ordini; scoperti di conto corrente; linee finimport; finanziamenti a breve revolving tipo anticipo flussi.

Vi invitiamo quindi a presidiare al meglio il rapporto cliente (impresa)-banca, al fine di assicurarsi che le opportunità di rinegoziazione del debito che derivano dal “decreto liquidità” siano equamente sfruttate e suddivise fra ente finanziatore ed impresa finanziata, in maniera tale da poter arrecare vantaggi ad entrambi i soggetti coinvolti nell’operazione di rinegoziazione.
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