Il Dipartimento vince sulla “regolarizzazione IVA”

23/12/2016

Il Dipartimento di Difesa Tributaria ha assistito in contenzioso diverse società appartenenti ad un Gruppo alle quali era stata contestata ed irrogata la sanzione ex art. 6, co. 8 del D.Lgs. n. 471/1997 per l’omessa regolarizzazione con IVA delle fatture ricevute in regime di esenzione IVA afferenti alle prestazioni di servizi intragruppo. Secondo la ricostruzione effettuata dall’Ufficio Grandi Contribuenti, le prestazioni ricevute erano invece da considerarsi soggette ad IVA e pertanto le società riceventi la fattura avevano l’obbligo di regolarizzazione ex art. 6, co. 8.

Le società hanno tutte contestato innanzi alle competenti Commissioni Tributarie la nullità di tali atti sanzionatori, eccependo il diverso ambito applicativo della normativa, in quanto, la condotta sanzionata dalla norma, non può essere estesa ad un controllo da parte del ricevente la fattura alle valutazione giuridiche effettuate dall’emittente circa assoggettamento o meno all’imposta.
Tutte le Commissioni addite hanno accolto tale ricostruzione ermeneutica della normativa sanzionatoria.

Nell’ultima sentenza sul tema, la Commissione Tributaria ha espresso un interessante principio; a suo avviso le fatture possono essere definite “irregolari” anche sotto un profilo sostanziale e non solo meramente formale, cartolare e materiale – e in relazione alle quali, dunque, chi le riceve è tenuto a provvedere alla regolarizzazione ai sensi della summenzionata disciplina sanzionatoria. Infatti ad avviso della Commissione, la fattura può essere irregolare anche in relazione alla erronea dichiarazione dell’emittente circa l’applicabilità del regime IVA. Tuttavia una tale conclusione può essere correlata soltanto ad operazioni “il cui regime IVA sia incontrovertibilmente diverso da quello dichiarato nella fattura o per la mancata emersione di dubbi nella pratica generalizzata o per il consolidarsi di indirizzo giurisprudenziale, al punto, nell’un caso e nell’altro, che all’operatore economico la dichiarazione dell’emittente si ponga in palese rottura con una regola”.

Nel caso in vertenza la Commissione Tributaria ha escluso l’esistenza di una “regola” così come delineata e contrastante con la dichiarazione di esenzione IVA dell’emittente, in quanto l’applicazione dell’esenzione IVA sulle operazioni contestate costituisce oggetto di un ampio e diffuso contenzioso tributario, nei quali i soggetti emittenti sono sempre, fra l’altro, risultati vittoriosi.

 

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