Riqualificazione versamenti in conto futuro aumento capitale ed applicazione del giudicato esterno favorevole al Contribuente

11/10/2023

Il Dipartimento Difesa Tributaria è risultato vittorioso in secondo grado, con sentenza favorevole al contribuente passata in giudicato e con estensione del giudicato esterno anche alle successive annualità oggetto di accertamento.

In particolare, la controversia concerneva una serie di accertamenti su più anni, con i quali l’Agenzia delle Entrate ha riqualificato versamenti in conto futuro aumento capitale, effettuati dai soci di una società di capitali, in apporti di riserve di capitale al fine di poter contestare la violazione della presunzione prevista dall’art. 47, co. 1, del TUIR quando la società ha restituito detti versamenti, con conseguente ripresa a tassazione come distribuzione di utili.
La controversia, con riguardo alla prima annualità in contestazione, dopo aver visto il contribuente vittorioso in primo grado, è stata favorevolmente decisa anche dalla Commissione Tributaria Regionale (oggi Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado) secondo la quale, anzitutto, la mancata contestazione dell’abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis della Legge n. 212/2000 ha precluso all’Agenzia la possibilità di riqualificare la natura delle operazioni in questione al di là di quanto indicato negli atti e documenti societari. Questi ultimi, infatti, ad avviso della Corte, smentiscono la tesi dell’Agenzia, ivi emergendo la decisione dei soci di operare finanziamenti finalizzati ad un futuro aumento di capitale “e, in assenza di delibera di distribuzione di utili da cui sola nasce per i soci il diritto alla percezione dell’utile (così come in assenza di delibere di effettivo aumento di capitale - solo atto che può stabilire la definitività dei finanziamenti operati escludendo quindi la possibilità di una loro restituzione) sussistono le condizioni per il superamento di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 47 del TUIR”.

Tale pronuncia è poi passata in giudicato, cosicché è stata invocata l’estensione del giudicato esterno anche nei giudizi riguardanti le successive annualità in contestazione, in considerazione del fatto che la Corte ha definitivamente qualificato gli originari versamenti come finanziamenti finalizzati ad un futuro aumento capitale ed i successivi periodi d’imposta discussi riguardano sempre la restituzione dei medesimi finanziamenti.
A suffragio dell’applicazione del giudicato esterno, sono state menzionate numerose pronunce della Corte di Cassazione, fra cui la recente Ordinanza della Suprema Corte n. 600/2023, che ha a sua volta richiamato molteplici propri precedenti ed, in primis, i principi sanciti dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 13916/2006: in sintesi, il giudicato esterno trova applicazione nel processo tributario quando si sia in presenza di giudizi fra le stesse parti e su un fatto od una qualificazione giuridica comune a più periodi di imposta. Nella citata Ordinanza si cita per l’appunto, quale esempio di casistica in cui trova applicazione il giudicato esterno, quello delle qualificazioni giuridiche preliminari all’applicazione di una specifica disciplina tributaria che hanno carattere trasversale a più periodi d’imposta.    

Nel caso di specie, pertanto, è stato definito il rapporto giuridico (storico) posto alla base degli accertamenti: si tratta di finanziamenti in conto futuro aumento capitale che quindi non rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 47 del TUIR. La sentenza passata in giudicato ha perciò compiuto l’accertamento in ordine alla situazione giuridica, ovvero ha dato soluzione alla questione relativa al punto fondamentale e comune a tutti gli avvisi di accertamento emessi e che ne costituiva la premessa logico - giuridica indispensabile per procedere alla tassazione, cosicché detto giudicato non può che dispiegare i propri effetti anche con riferimento agli accertamenti emessi per le successive annualità, essendo precluso il riesame della stessa questione già accertata e risolta.

A fronte di tale articolata eccezione, la stessa Agenzia ha rinunciato agli atti e si è conseguentemente addivenuti alla chiusura favorevole al contribuente, disposta dalla medesima Corte Tributaria di secondo grado, anche dei giudizi concernenti le successive annualità accertate.

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