Nel trasferimento dell’impresa in crisi l'accordo sindacale non può bloccare il passaggio dei dipendenti al cessionario

09/06/2020

Nel trasferimento dell’impresa in crisi l'accordo sindacale non può bloccare il passaggio dei dipendenti al cessionario
A cura di Alessandro Dalla Sega

Con la sent. n. 10415 del 1.6.2020, per la prima volta, la Suprema Corte ha interpretato il co. 4-bis dell’art. 47 l. n. 428 del ‘90 ed ha affermato che nelle aziende in stato di crisi, o nelle quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria con continuazione dell'attività, l'accordo sindacale possa prevedere deroghe all’art. 2112 cc concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario.

La pronuncia è molto interessante in quanto va a toccare il delicato tema della sorte dei rapporti occupazionali nelle cessioni di aziende in crisi. Ad avviso della Suprema Corte la crisi d’impresa non costituisce, di per sé, un motivo economico per una riduzione dei livelli occupazionali, dovendo i licenziamenti essere giustificati da motivi economici o di organizzazione, secondo la previsione contenuta nell’art. 3 della legge n. 604/1966.

Tale principio di diritto è anche in linea con quanto previsto dall’art. 368, comma 4, lettera b) del Codice della Crisi d’Impresa, che entrerà in vigore il 1.9.2021.

 
Leggi la sentenza

Pubblicazioni/Eventi Directory:  Company Law e Operazioni straordinarie Pubblicazioni Alessandro Dalla SegaRistrutturazioni e Assistenza nella Crisi d’Impresa

Condividi su: linkedin share facebook share twitter share
Sigla.com - Internet Partner