Impugnazione provvedimento diniego autotutela per i quali erano scaduti temine di impugnazione – Legittimità dell’impugnazione - Censura operato Agenzia delle Entrate – Azione di risarcimento del danno ed annullamento atto in autotutela

28/10/2014

Il Dipartimento Difesa Tributaria, impugnando il provvedimento di diniego, ha concluso positivamente un contenzione tributario ottenendo l’emissione del provvedimento di annullamento in autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate di un atto per i quali erano scaduti i termini di impugnazione.

Sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Regionale di Milano, rigettando le eccezioni di inammissibilità del ricorso di un atto divenuto definitivo, hanno ritenuto l’impugnazione ammissibile con il limite invalicabile del merito della pretesa tributaria che risultava ormai precluso.

Il giudizio delle Commissioni è stato quindi rivolto all’esame di legittimità del comportamento dell’Agenzia delle Entrate ed alla verifica dei presupposti di legge previsti dal D.L. n. 564 del 30/09/1994, art. 2 quater e dal D.M. 30/07/1997, n. 37, in virtù dei quali la stessa avrebbe dovuto provvedere all’annullamento “in proprio” dell’atto. I giudici hanno valutato come illegittimo il comportamento tenuto dall’Amministrazione Finanziaria nel negare ripetutamente l’atto di autotutela, tenendo in considerazione il principio per cui “ l’attività amministrativa e di riscossione delle imposte debbano rispettare il principio di collaborazione tra contribuente e Amministrazione Finanziaria secondo criteri di economicità efficienza  trasparenza nonché il principio di tutela del legittimo affidamento”.

Le Commissioni adite hanno riconosciuto nel caso specifico l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali l’Amministrazione Finanziaria avrebbe dovuto procedere all’annullamento dell’atto in autotutela. “La Commissione, in conclusione, evidenzia il comportamento leale e trasparente della società contribuente che, (…), ha avviato la procedura di autotutela, corretta ed incontestabile (…). Non altrettanto può definirsi leale e corrispondente al dato evidenziato (…) il comportamento della amministrazione finanziaria, che invece era tenuta ad accedere a quanto richiesto dalla contribuente”.

Pertanto, in base alle Sentenze che hanno riconosciuto la procedura di autotutela più volte attivata dalla società come corretta ed incontestabile la condotta tenuta dall’Amministrazione come non conforme ai dettati normativi, insieme alla prospettazione dell’attivazione di un'azione diretta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c, l’Agenzia delle Entrate ha annullato l’atto in autotutela.

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