Addio alla “Paura della firma”? Cosa cambia con la nuova riforma della responsabilità erariale

23/03/2026

Addio alla “Paura della firma”? Cosa cambia con la nuova riforma della responsabilità erariale
La Legge 7 gennaio 2026, n. 1 è intervenuta in maniera organica sull’art. 1 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, ridefinendo i presupposti e i limiti della responsabilità erariale dei pubblici funzionari.

L’intervento normativo si colloca nel solco delle sollecitazioni provenienti dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 132/2024, ha indicato al legislatore statale l’esigenza di un riequilibrio tra il rischio connesso all’azione amministrativa e le garanzie riconosciute all’agente pubblico.

La riforma nasce dall’intento dichiarato di far fronte all’annoso problema, che affligge il funzionamento della pubblica amministrazione, della cosiddetta “paura della firma” o “fuga dalla firma”, ritenuto un fattore strutturale di rallentamento dell’azione amministrativa e, dunque, un ostacolo alla piena attuazione del principio costituzionale del buon andamento (art. 97 Cost.). 

La prima innovazione normativa è la tipizzazione della colpa grave.

Il legislatore ha accolto l’esortazione della Corte costituzionale che, escludendo la possibilità di limitare l’elemento soggettivo al dolo, ha tuttavia auspicato un intervento legislativo teso a rendere più equa la ripartizione del rischio di danno anche attraverso un’adeguata tipizzazione della colpa grave, così “alleviando la fatica dell’amministrare senza sminuire la funzione deterrente della responsabilità amministrativa”.

La riforma, novellando il comma 1, definisce “colpa grave”:
  • la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili. In tal caso deve tenersi conto, in particolare, del grado di chiarezza e precisione delle norme violate e anche dell’inescusabilità e della gravità dell’inosservanza;
  • il travisamento del fatto;
  • l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
  • la negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti del procedimento.
Non può, invece, configurarsi colpa grave se la violazione o l’omissione sono state determinate nel riferirsi ad indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

La gravità della colpa viene, altresì, esclusa non solo quando il fatto dannoso trae origine dall’emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ma anche se deriva da atti richiamati e allegati che costituiscono il presupposto logico-giuridico dell’atto sottoposto a controllo. L’esclusione dal giudizio di colpa grave diventa, quindi, più ampia, non riguardando più solo i profili esaminati in sede di controllo preventivo di legittimità, ma anche su profili trattati negli atti presupposti.

La seconda novità introdotta dal legislatore, con la sostituzione del comma 1.1., è l’incentivazione al ricorso agli istituti deflattivi del contenzioso, con l’ampliamento delle ipotesi nelle quali la responsabilità è limitata al solo dolo.

La limitazione opera ora non solo in caso di danno arrecato dalla conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, ma anche in caso di danno arrecato a causa di procedimenti di accertamento con adesione, accordi di mediazione, conciliazioni giudiziali e transazioni fiscali in materia tributaria.

Da un lato responsabilità viene limitata solo al dolo, ove prima vi rientrava anche la colpa grave, e, dall’altro, si allarga il ventaglio di ipotesi di definizione stragiudiziale con le definizioni conciliative in materia tributaria, con l’obbiettivo chiaro e dichiarato di deflazione del contenzioso tributario.

La Corte costituzionale ha auspicato anche una modifica della disciplina del potere riduttivo, con la previsione, oltre all’ipotesi generale affidata alla discrezionalità del giudice, di ulteriori fattispecie obbligatorie normativamente tipizzate nei presupposti.

La riforma ha, quindi, introdotto un obbligo di esercizio del potere riduttivo. Il giudice contabile, al di fuori dei casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, deve porre a carico del responsabile, in quanto conseguenza immediata e diretta della sua condotta:
 
  1. il danno o il valore perduto per un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato;
  2. comunque, in misura non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, o non superiore al doppio del corrispettivo o dell'indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti e che hanno causato il pregiudizio.
La riforma incide poi, in generale, sul potere riduttivo, stabilendo ora che, nella quantificazione del danno, il giudice contabile deve tenere conto dell’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del danno e dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata, in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità (nuovo comma 1-bis). Si tratta chiaramente di un’estensione, nell’ambito della responsabilità erariale, del principio civilistico della c.d. compensatio lucri cum damno.

Ulteriore ambito toccato dalla riforma è quello della responsabilità dei membri di organi collegiali.

Il nuovo periodo aggiunto al comma 1-ter fornisce un’interpretazione autentica del secondo periodo del medesimo comma secondo cui, nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi, la responsabilità non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione. Secondo l’interpretazione autentica, compiuta con l’aggiunta di un ulteriore periodo al comma 1-ter, “la buona fede dei titolari degli organi politici si presume, fino a prova contraria, fatti salvi i casi di dolo, quando gli atti adottati dai medesimi titolari, nell'esercizio delle proprie competenze, sono proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali, interni o esterni, di contrario avviso”.

Viene introdotta, inoltre, una novità in materia di sanzioni. Si prevede, infatti, con il nuovo comma 1-novies, che il giudice contabile, “nei casi più gravi”, possa disporre, a carico del dirigente o funzionario condannato, la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo compreso tra 6 mesi e 3 anni. In tali casi, l’amministrazione deve assegnare il dirigente o il funzionario sospeso a funzioni di studio e ricerca e deve avviare immediatamente un procedimento per responsabilità dirigenziale, che andrà concluso improrogabilmente entro il termine della sospensione disposta con il passaggio in giudicato della sentenza.

In base a quanto disposto dal nuovo comma 1-decies, l’avvenuto spontaneo adempimento del pagamento di ogni importo indicato nella sentenza definitiva di condanna determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna.

La riforma interviene anche in tema di prescrizione, chiarendo, al comma 2, che i 5 anni per la prescrizione del diritto al risarcimento del danno decorrono dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento della conoscenza del danno da parte dell’amministrazione o della Corte dei conti o, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta, ma solo se deriva da una condotta commissiva o dalla violazione di obblighi di comunicazione.

Sempre su indicazione della Corte costituzionale, il legislatore, con l’aggiunta del comma 4-bis, ha introdotto l’obbligo di copertura assicurativa per chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata prima dell’assunzione dell’incarico, a copertura degli eventuali danni patrimoniali cagionati per colpa grave. In tal modo si è inteso garantire il risarcimento completo della lesione patrimoniale subita dalla pubblica amministrazione a prescindere dalle condizioni economiche del soggetto responsabile, generalmente inadeguate a fronte di danni di rilevante entità. 

 
Vedi lo specchietto normativo Legge 14 gennaio 1994 n. 20

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