A cura di Marco Bevilacqua La
Cassazione, con pronuncia n.
25239/2024, ha statuito che, nell’
appello tributario, la
riproposizione delle questioni assorbite debba avvenire entro il termine per la costituzione in giudizio ed essere specifica,
non essendo sufficiente, al detto fine,
la formula “si chiede che vengano devolute tutte le eccezioni sollevate in primo grado”. Ad avviso della Suprema Corte, difatti, l’
onere in parola, pur non richiedendo “formule sacramentali”, deve essere specifico, con la
puntuale indicazione delle questioni su cui permane l’interesse alla trattazione in appello, e non può compiersi solo nelle successive memorie, aventi altra funzione, meramente illustrativa delle questioni indicate nella costituzione in giudizio.