A cura di Marco Bevilacqua La
Cassazione, con
pronuncia n. 32252/2024, è ritornata sul tema del
controllo delle fatture ricevute ex art. 6, co. 8, del D.Lgs. n. 471/1997, confermando che esso deve riguardare solo gli
elementi formali delle stesse e non il profilo dell’approfondimento sostanziale della corretta qualificazione fiscale dell’operazione.
Tuttavia, ad avviso della Suprema Corte, ove il cessionario/committente, nella propria sfera imprenditoriale, disponga di
ulteriori elementi rispetto alla fattura, che consentano di ravvisare facilmente il corretto regime IVA, è tenuto ad
elevare il proprio apprezzamento da un controllo intrinseco, ossia attinente al quadro letterale della fattura, all’aspetto della
coerenza estrinseca della
qualificazione fiscale dell’operazione alla luce di tali elementi.