A cura di Matteo Tambalo Nell'ordinanza n. 19799/2018, la Cassazione ha affermato come, per configurare lo "scambio di corrispondenza commerciale" che, ai fini dell'imposta di registro, consente di escludere la registrazione in termine fisso per determinati atti, non sia necessario l'invio postale dei documenti. Nel caso di specie il riferimento era un contratto di finanziamento, che, ai fini dell'imposta di registro, qualora stipulato per corrispondenza è soggetto a registrazione in caso d'uso, mentre, ove ricorra una scrittura privata non autenticata, la registrazione è in termine fisso ed è dovuta l'imposta di registro del 3%.