A cura di Marco Bevilacqua La
Cassazione, con la pronuncia
n. 981/2023 di ieri, ha statuito che, in sede di
processo tributario telematico (PTT), il deposito dell’atto nativo digitale notificato a mezzo PEC non richiede l’attestazione di conformità all’originale dell’atto medesimo. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, il problema dell’
attestazione di conformità riguarda i documenti su supporto cartaceo e non l’atto digitale che viene prodotto non in copia ma in originale, “
essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale”. Tale statuizione appare quindi interessante ed utile, intervenendo a
chiarire un punto importante del tema delle attestazioni di conformità nell’ambito del processo tributario telematico, spesso oggetto di confusione e prassi difformi.