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Circolare Tematica - Definizione delle irregolarità formali (art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022) - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti
Circolare Tematica - Definizione delle irregolarità formali (art. 1 co. 166 ss. della L. 197/2022) - Riepilogo della disciplina e dei chiarimenti
01/03/2023
Nella Circolare di Studio si esaminano le disposizioni in materia di definizione delle irregolarità formali contenute nell’art. 1 co. 166 - 173 della L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), alla luce del provvedimento attuativo e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Si ricorda che è stata introdotta la possibilità di regolarizzare le violazioni formali in materia di:
imposte sui redditi
imposta sul valore aggiunto (IVA)
imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
Possono essere oggetto di definizione le irregolarità formali commesse sino al 31.10.2022, pertanto, sono definibili le violazioni formali i cui termini di accertamento sono ancora aperti.
Trattasi delle violazioni formali relative agli anni 2017-2018-2019-2020, 2021 e 2022 fino al 31/10/2022.
E’ possibile regolarizzare le violazioni commesse fino al 31.10.2022 purché, le stesse, non rilevino sulla determinazione della base imponibile, sulla liquidazione e sul pagamento dell’IVA, dell’IRAP, delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, delle ritenute alla fonte e dei crediti d’imposta.
L’Agenzia ha specificato che trattasi, tendenzialmente, di quelle violazioni per le quali il legislatore ha previsto sanzioni amministrative pecuniarie entro limiti minimi e massimi o in misura fissa, non essendoci un omesso, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale riproporzionare la sanzione.
Per la definizione è necessario versare la somma di 200,00 euro per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni. Pertanto, non rileva il numero di violazioni commesse ma il periodo d’imposta. Se vi sono diverse violazioni commesse in un unico periodo d’imposta, occorre pagare solo 200,00 euro per anno.
Il pagamento deve essere fatto in unica soluzione entro il 31.3.2023, oppure in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
La definizione delle violazioni formali presuppone inoltre la rimozione della violazione. È dunque necessario, a seconda delle ipotesi, effettuare l’adempimento omesso o rieseguire l’adempimento errato. Le violazioni vanno rimosse entro il 31.3.2024.
La Circolare dell’Agenzia precisa che qualora per un giustificato motivo non siano state rimosse tutte le violazioni formali oggetto di sanatoria, la stessa si considera valida se la rimozione avviene entro un termine fissato dall’ufficio dell’Agenzia, che non può essere inferiore a trenta giorni.
Nella Circolare di Studio troverete elencate una serie di violazioni definibili a titolo esemplificativo e non esaustivo, comprensive degli eventuali obblighi di rimozione.
Leggi la circolare
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Circolare Tematica - DL 29.12.2022 n. 198 (c.d. “Milleproroghe”) - Principali novità apportate in sede di conversione nella L. 24.2.2023 n.14
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