A cura di Marco Bevilacqua La L. 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), modificando l’art. 17 co. 6 e l’art. 74 co. 7 del DPR 633/72, ha esteso il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. “reverse charge”) a nuove fattispecie. Il “reverse charge” è uno speciale meccanismo in base al quale, in deroga alle regole ordinarie del sistema dell’IVA, l’obbligo di assolvere l’imposta è in capo al cessionario o committente dell’operazione. Il cedente o prestatore emette fattura senza esposizione dell’imposta e con la dicitura “inversione contabile”. Il cessionario o committente integra la fattura ricevuta con applicazione dell’imposta dovuta e provvede ad annotarla sia sul registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti. Il meccanismo del “reverse charge”, per espressa previsione normativa, risulta applicabile alle sole operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA.
Chiarimenti ufficiali
Con la circ. 27.3.2015 n. 14, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti ufficiali sull’estensione del “reverse charge” disposta dalla legge di stabilità 2015.
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