A cura di Marco Bevilacqua La Cassazione, con la recente pronuncia n. 23249/2020, ha ritenuto condivisibile che, al cospetto di un provvedimento definitivo, l’
autotutela dell’Amministrazione tributaria possa avvenire solo in due casi: i)
sopravvenuta insorgenza di elementi nuovi non prima sindacabili; ii)
errori macroscopici rilevabili chiaramente e tali da rendere palesemente contraddittorio od assurdo l’esito a cui l’atto è addivenuto. La statuizione appare d’interesse, giacché, seppur con un’elencazione che può apparire restrittiva, sintetizza le ipotesi dell’autotutela tributaria, offrendo utili spunti, in particolare con riferimento alla possibilità di far valere elementi sopravvenuti.