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Esenzione a maglie strette per la ritenuta su interessi da finanziamenti a medio/lungo termine di investitori istituzionali esteri (Risposta A.E. 569/2021)
Esenzione a maglie strette per la ritenuta su interessi da finanziamenti a medio/lungo termine di investitori istituzionali esteri (Risposta A.E. 569/2021)
31/08/2021
A cura di Chiara Chirico
Con la Risposta a Interpello n. 569 del 30 agosto 2021 l’Agenzia delle Entrate ha confermato una lettura formale e letterale dell’esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti dai finanziamenti a medio/lungo termine corrisposti a soggetti non residenti in possesso del requisito soggettivo (enti creditizi e imprese di assicurazione stabiliti in UE o investitori istituzionali esteri soggetti a vigilanza) di cui all’articolo 26, commi 5 e 5-bis, del D.P.R. n. 600/1973.
Detto combinato disposto non consentirebbe una ricostruzione della vicenda secondo una logica sostanzialistica, come suggerito dall’esplicito riferimento ai soli "percettori" degli interessi, a differenza della esenzione accordata dall’art. 26-quater, stesso D.P.R., che si riferisce invece al “beneficiario effettivo”.
Nel respingere la ricostruzione proposta dal contribuente, l’Amministrazione Finanziaria subordina quindi l'applicazione del regime di esenzione al possesso del requisito soggettivo da parte del primo prenditore degli interessi, senza che rilevi l’operazione di finanziamento nel suo complesso né il diverso ruolo delle società coinvolte; il diverso approccio sostanzialistico di tipo look through rimane prerogativa del solo concetto di “beneficiario effettivo”.
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