Individuazione dei “ricavi lordi realizzati” ai fini della verifica della soglia di fallibilità

31/08/2021

Individuazione dei “ricavi lordi realizzati” ai fini della verifica della soglia di fallibilità
A cura di Viviana Rotella

La Corte di Cassazione con Sentenza n. 23484 del 26.8.2021 ha stabilito che, ai fini della determinazione dei ricavi lordi di cui all’art. 1, comma 2, lett. b), della legge fallimentare, si deve tener conto solo dei ricavi risultanti dal conto economico del bilancio relativi alle attività commerciali abituali dell'impresa e a quelle accessorie derivanti dalla gestione non caratteristica (ad. es. proventi dei beni tenuti a scopo di investimento, canoni attivi, royalties).
Ciò in quanto solo tali ricavi sono idonei a misurarne l'effettiva consistenza economica e finanziaria.

Pertanto, vanno esclusi gli “altri ricavi” che corrispondano, invece, a sopravvenienze attive "una tantum", quali, ad esempio, quelle derivanti dalla riduzione dell'accantonamento per rischi iscritto nell'esercizio precedente in ragione di un contenzioso pendente.

La pronuncia è condivisibile in quanto ricorda come la norma sia volta a far emergere la realtà economica dell'impresa (in sostanza, la gestione caratteristica), a prescindere da una lettura meramente formalistica del dato contabile, che condurrebbe, tra l’altro, all’apertura di procedure fallimentari antieconomiche.

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